L’unico atto munito di valenza provvedimentale e connotato di carattere lesivo è il provvedimento di aggiudicazione (oltre a quello di esclusione)

Redazione Scientifica
01 Luglio 2019

Anche a voler conferire al verbale relativo alla seduta di gara la valenza di “proposta d'aggiudicazione”, la relativa impugnazione risulterebbe comunque inammissibile, per espressa previsione dell'art. 120 comma 2 bis c.p.a., trattandosi di atto endoprocedimentale privo di...

Anche a voler conferire al verbale relativo alla seduta di gara la valenza di “proposta d'aggiudicazione”, la relativa impugnazione risulterebbe comunque inammissibile, per espressa previsione dell'art. 120 comma 2 bis c.p.a., trattandosi di atto endoprocedimentale privo di immediata lesività. In quella seduta si provvede: a) alla lettura dei punteggi tecnici assegnati dalla Commissione Giudicatrice; b) all'apertura delle offerte economiche e all'attribuzione del relativo punteggio; c) alla determinazione del punteggio complessivo; d) all'individuazione del miglior offerente e del secondo in graduatoria;

In secondo luogo, non essendo possibile in quella sede acquisire alcuna conoscenza del contenuto dell'offerta tecnica del concorrente, non può neppure sostenersi che in tale momento si formi quella “piena conoscenza” cui l'art. 41 c.p.a. riconnette il decorso del termine decadenziale per la notificazione del ricorso.

Infatti, nel corso della seduta in parola viene solo data lettura ai rappresentanti delle ditte in gara del verbale di valutazione tecnica relativo alla seduta della Commissione giudicatrice, dal quale è possibile (solamente) apprendersi che le offerte tecniche presentate dalle ditte concorrenti sono state ritenute conformi alle caratteristiche minime obbligatorie prescritte da Capitolato e, quindi, ammesse alla fase di attribuzione dei punteggi.

Viceversa, dal predetto verbale non è in alcun modo desumibile il contenuto delle offerte stesse atteso che le buste sono rimaste evidentemente secretate fino all'aggiudicazione definitiva della gara in ossequio al chiaro disposto dell'art. 53, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016).

Come regola generale, l'unico atto munito di valenza provvedimentale e connotato di carattere lesivo è il provvedimento di aggiudicazione (oltre a quello di esclusione), dalla cui comunicazione o acquisita conoscenza decorre il termine cui al comma 5 dell'art. 120 c.p.a.. A questo assetto «ordinario» del processo appalti si fa eccezione nel solo caso dei provvedimenti di ammissione di cui all'art. 29, comma 1, secondo periodo del d.lgs. n. 50/2016, per la cui impugnazione il codice del processo amministrativo prevede un rito camerale super-accelerato e un correlato onere di impugnazione immediata nei termini di cui all'art. 120 commi 2 bis c.p.a..

Nondimeno, le disposizioni ivi contenute sono di stretta interpretazione, essendo che la norma consente di scrutinare nel contesto del rito super-accelerato i soli provvedimenti di ammissione o esclusione adottati in ragione del possesso (o del mancato possesso) dei requisiti di ordine generale e di qualificazione previsti dal bando, intendendosi per verifica di tale “possesso”, come chiarito dall'ANAC e dalla giurisprudenza, il mero controllo di “completezza” e “conformità” al bando delle auto-dichiarazioni rese dai concorrenti.

La nuova disciplina processuale introdotta, come univocamente intesa dalla giurisprudenza, non trova applicazione, viceversa, nel caso di provvedimento di ammissione o di esclusione dalla gara fondato su presupposti diversi da quelli soggettivi, come a seguito di ammissione o estromissione disposta per carenza di elementi essenziali dell'offerta tecnica prescritti dalla lex specialis. In tali ipotesi si applica il rito ordinario di cui all'art. 120 c.p.a., il che significa che, in relazione all'ammissione dell'offerta degli altri concorrenti, la relativa questione dovrà essere oggetto di censura unitamente all'impugnazione dell'aggiudicazione (v., ex multis, Cons. Stato, sez. III, 3 agosto 2018, n. 4809 e 28 settembre 2018, n. 5568).

In conclusione, secondo le ordinarie regole vigenti in materia, l'impugnativa delle ammissioni o delle esclusioni delle offerte tecniche per il mancato rispetto degli standard di natura funzionale o tecnico-produttiva previsti dal Capitolato Speciale di gara non può che essere effettuata, ai sensi dell'art.120, comma 2 bis, ultimo periodo, del c.p.a., con riguardo all'aggiudicazione definitiva.

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