Perimetro applicativo del principio di rotazione nelle procedure negoziate sotto soglia

Roberto Fusco
02 Luglio 2019

Il principio di rotazione per gli appalti sotto soglia è un principio di carattere generale la cui applicazione, nelle procedure negoziate, va estesa alla fase dell'invito degli operatori economici a formulare le offerte e vieta la partecipazione del precedente gestore alla gara, salvo che la stazione appaltante indichi, in tale fase, le ragioni che gli permettono nuovamente di concorrere

Il principio di rotazione è un principio di carattere generale che va necessariamente osservato nell'affidamento degli appalti sotto soglia (in tal senso Cons. Stato, sez. V, 5 marzo 2019, n. 1524; Cons. Stato, sez. V, 13 dicembre 2017, n. 5854 e Cons. Stato, sez. VI, 31 agosto 2017, n. 4125).

Esso è previsto dall'art. 36, comma 1 sia con riferimento all'aggiudicazione degli appalti, che con riferimento alla (precedente) fase dell'invio degli inviti agli operatori economici. La norma, che si riferisce esplicitamente al “rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti”, è preordinata a scongiurare la creazione o il consolidamento di posizioni di rendita anticoncorrenziali in capo al contraente uscente (la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il precedente affidamento) e di rapporti esclusivi con determinati operatori economici.

Di regola, pertanto, la stazione appaltante non dovrebbe invitare il precedente affidatario, ma qualora intenda comunque farlo dovrà puntualmente motivare tale decisione, facendo riferimento al numero ridotto di operatori presenti sul mercato o al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento (in tal senso, vedasi:Cons. Stato, sez. V, 13 dicembre 2017, n. 5854; Cons. Stato, sez. V, , 3 aprile 2018, n. 2079; Cons. Stato., sez. VI, 31 agosto 2017, n. 4125 e ANAC, delibera 26 ottobre 2016, n. 1097). Un caso in cui, per esempio, viene considerata legittima la scelta dell'amministrazione di invitare il gestore uscente, è quella in cui vi siano solo due operatori economici. In tal caso, il mancato invito a partecipare determinerebbe un'irragionevole e ingiustificata compressione della concorrenza che sarebbe, altrimenti, del tutto esclusa.

Nel caso di specie, però, l'amministrazione comunale, nel bandire la gara per l'affidamento del servizio per la manutenzione dei mezzi di trasporto di proprietà comunale (procedura negoziata sotto soglia), invitava anche il gestore uscente che poi risultava nuovamente aggiudicatario del servizio. L'invito della stazione appaltante al gestore uscente avveniva nel momento anteriore alla presentazione delle manifestazioni di interesse, pertanto la stazione appaltante non poteva ancora sapere quante richieste di altri operatori economici ci sarebbero state (con la consequenziale impossibilità di addurre l'invito sulla base dell'assenza o di un numero esiguo di altri potenziali interessati). Inoltre, la motivazione della mancata estromissione del gestore uscente veniva tardivamente elaborata solo a seguito dell'aggiudicazione e non durante l'antecedente fase degli inviti agli operatori economici.

In conclusione il Collegio annulla l'aggiudicazione a giacche' la stazione appaltante avrebbe dovuto non invitare il gestore uscente o motivare per quali ragioni riteneva di doverlo invitare a già al momento dell'invito degli operatori economici.

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