Limiti temporali per l'esperimento della procedura di soccorso istruttorio

Roberto Fusco
02 Luglio 2019

Il soccorso istruttorio può essere ammesso solamente nella fase anteriore all'esame delle offerte per permettere all'operatore economico di integrare o rettificare dichiarazioni o documenti attinenti ai requisiti soggettivi e non per supplire alle carenze relative all'offerta tecnica o a quella economica.

Il soccorso istruttorio è quell'istituto previsto dall'art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50/2016 che consente l'integrazione della documentazione di gara quando questa sia ritenuta dalla stazione appaltante incompleta o irregolare sotto un profilo formale. Esso permette di completare le dichiarazioni o di integrare i documenti già presentati che riguardino i requisiti soggettivi dell'operatore economico.

Con riferimento ai limiti applicativi del soccorso istruttorio, bisogna distinguere quelli che attengono al profilo oggettivo (le irregolarità e le incompletezze sanabili) da quelli attinenti al profilo temporale (fino a quando è possibile esperirlo).

Dal punto di vista oggettivo la legge, confortata dalla giurisprudenza, è molto chiara: il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per le carenze relative all'offerta (economica o tecnica) essendo riservato solamente a completare dichiarazioni o documenti già presentati che attengano ai requisiti dell'operatore economico. Dal punto di vista temporale, conseguentemente, la stazione appaltante può ammettere l'operatore economico a tale beneficio solamente prima che le offerte vengano valutate (in tal senso: Cons. Stato, Ad. Plen., 25 febbraio 2004, n. 9, Cons. Stato, sez. V, 13 febbraio 2019, n. 1030).

Pertanto, come espresso con chiarezza nella pronuncia in commento, nella fase precedente all'esame delle offerte, la stazione appaltante può valutare se escludere l'operatore economico o se ammetterlo al beneficio del soccorso istruttorio per colmare le eventuali carenze formali della domanda. Durante la fase dell'esame delle offerte già ammesse (come nel caso di specie), invece, l'amministrazione può soltanto attribuire un punteggio alle stesse ma non può consentire integrazioni.

Per di più, il Collegio rileva anche che la produzione di un documento tecnico inadeguato non può essere qualificata come carenza di un elemento formale dell'offerta, non potendo essere conseguentemente integrato per sanare irregolarità essenziali attinenti all'offerta tecnica, con l'acquisizione di dichiarazioni integrative dell'offerente a sanatoria della propria offerta (in tal senso vedasi ex multis: Cons. Stato, sez. V, 3 aprile 2018, n. 2069).

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