È nulla la notifica della sentenza in cancelleria anziché al domicilio digitale

03 Luglio 2019

In materia di notificazioni al difensore, con l'introduzione del "domicilio digitale", non è più possibile procedere alle notificazioni presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, anche se il destinatario ha omesso dieleggere il domicilio nel comune in cui il medesimo ufficio ha sede, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra anche la circostanza che l'indirizzo PEC non sia accessibile per cause imputabili al destinatario.
Massima

In materia di notificazioni al difensore, a seguito dell'introduzione ex art. 16, d.l. n. 179/2012 del "domicilio digitale" (corrispondente all'indirizzo p.e.c. che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza), non è più possibile procedere - ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 - alle comunicazioni o alle notificazioni presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, anche se il destinatario ha omesso di eleggere il domicilio nel comune in cui il medesimo ufficio ha sede, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra altresì la circostanza che l'indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario.

Il caso

Con sentenza n. 125 del 25 gennaio 2018 la Corte d'appello di Salerno dichiarava inammissibile, siccome tardivamente proposto oltre il termine breve, il gravame avverso la negatoria servitutis pronunciata in primo grado e validamente notificata in cancelleria al soccombente, a fronte della sua mancata elezione di domicilio nel Foro salernitano e della mancata indicazione nei suoi atti dell'indirizzo PEC del difensore.

Il soccombente, eccependo la nullità di tale notifica e la tempestività dell'appello nel c.d. termine lungo, proponeva ricorso in Cassazione, che lo ha accolto statuendo come in massima.

La questione

Ai fini della decorrenza del c.d. termine breve per l'impugnazione, è valida la notifica della sentenza in cancelleria nel caso in cui manchi l'elezione di domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso cui pende la causa e sia omessa negli atti di parte la PEC del difensore costituito?

Le soluzioni giuridiche

Come noto, in materia di notificazioni al difensore, la regola del cosiddetto "domicilio digitale", di cui all'art. 16-sexies del d.l. n. 179/2012 ss.mm. impone di eseguire le notificazioni e le comunicazioni esclusivamente all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza.

La Corte Suprema, per risolvere il caso posto alla sua attenzione, deve anzitutto affrontare la questione relativa alla legge vigente ed applicabile alla notificazione per cui è causa.

Il c.d. domicilio digitale è stato introdotto dall'art. 52, c. 10, lett. b), del d.l. n. 90 del 24 giugno 2014 (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 114 dell'11 agosto 2014), entrato in vigore in pendenza del giudizio d'appello avanti alla Corte salernitana, in data anteriore alla notifica in cancelleria della relativa sentenza.

Detta norma, rammenta il giudice delle leggi, ha immediata efficacia nei giudizi in corso per gli atti compiuti successivamente alla vigenza del citato d.l. n. 90/2014: in applicazione del generale principio del tempus regit actum, dunque, si applica senz'altro, ratione temporis, al caso di specie (cfr. Cass. civ., 14 dicembre 2017, n. 30139).

In tale mutato contesto normativo, quindi, la regola è rappresentata dalla notificazione al domicilio digitale, mentre si pone come eccezione la possibilità di ricorrere, ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, alle comunicazioni o alle notificazioni presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, consentite soltanto nel caso in cui la PEC del difensore comunicata al suo ordine di appartenenza non sia accessibile per cause imputabili al destinatario (in termini, Cass. 11 luglio 2017 n. 17048 e Cass. 8 giugno 2018 n. 14914).

Tale inaccessibilità imputabile, aggiunge peraltro la Cassazione, non può essere ravvisata nella mancanza negli atti di parte né della PEC, perché l'attuale art. 125 c.p.c. (come modificato dal già menzionato d.l. n. 90/2014 convertito in l. n. 114/2014) non prevede più l'obbligo di indicarla, né del codice fiscale del difensore: d'altra parte, tali mancanze non impediscono la ricerca della PEC di un avvocato negli elenchi REGINDE o INIPEC.

Dalla notifica della sentenza in cancelleria anziché al domicilio digitale ex lege non può che conseguire la sua nullità, già dichiarata dalla Cassazione in precedenti analoghi arresti.

Nel caso di specie, detto vizio ha reso la notificazione della sentenza di prime cure di certo inidonea a provocare il decorso del termine "breve", cosicché la notifica dell'impugnazione antecedentemente alla scadenza del termine "lungo" è valsa a rendere il gravame senz'altro tempestivo: in tal senzo si erano già espresse le Sezioni Unite (23 luglio 2018 n. 19526) con riferimento al giudizio disciplinare dinanzi al CNF.

Osservazioni

La pronuncia, condivisibile, applica correttamente le novelle legislative in tema di notificazioni e si pone in linea con la precedente giurisprudenza di legittimità sul punto, sia delle sezioni semplici sia di quelle unite, in un contesto sempre più processual-telematico che privilegia e incentiva la trasmissione digitale di atti e documenti giudiziari.

Guida all'approfondimento
  • I. Fedele, Domicilio digitale, in ilprocessotelematico.it, Giuffrè Francis Lefebvre, 2018.
  • E. Forner, Prospettive e limiti del domicilio digitale, ovvero di cosa si possa notificare telematicamente e a chi, in ilprocessotelematico.it, Giuffrè Francis Lefebvre, 2016.
  • A. Ricuperati, Giudizio disciplinare dinanzi al CNF: conseguenze dell'omessa elezione del domicilio “fisico” nel circondario dell'autorità giurisdizionale adita, in ilprocessotelematico.it, Giuffrè Francis Lefebvre, 2018.

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