Decorrenza del diritto a percepire l'assegno di mantenimento
04 Luglio 2019
Qualora in sede di provvedimenti presidenziali, il Giudice ometta di fissare la decorrenza dell'assegno di mantenimento, quale termine deve essere tenuto in considerazione nella richiesta di pagamento? Quello della “domanda” o quello della pronuncia? La eventuale definizione conciliativa della causa operata dallo stesso Giudice che ha emesso il provvedimento potrebbe influire sul termine di decorrenza dell'assegno? Nel caso in cui l'atto introduttivo sia stato depositato il 22 novembre, è legittima la richiesta di controparte di pretendere il pagamento del mese per intero?
La giurisprudenza è costante nel ritenere che il diritto a percepire l'assegno di mantenimento, sia per il coniuge in sede di separazione, sia per la prole, decorra dal giorno della proposizione della domanda, in ossequio al principio in forza del quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio (Cass. civ.20 luglio 2015, n. 15186; Cass. civ. 4 luglio 2016,n. 13609 e Cass. civ. 4 maggio 2018,n. 10788). Questo in linea generale, essendo libero il Giudicante di fissare una decorrenza diversa. Nel caso specifico, dunque, non avendo il Presidente previsto alcunché, la decorrenza dell'assegno deve essere fissata a far data dalla proposizione della domanda; termine che coincide con l'atto nel quale la domanda è formulata e precisamente la data del deposito del ricorso introduttivo o della comparsa di costituzione. Il principio non cambia in caso di consensualizzazione della causa che sia intervenuta successivamente all'emissione del provvedimento presidenziale, salvo, ovviamente, che non siano le parti nell'accordo a stabilire un termine di decorrenza diverso. In ragione del principio che precede, è prassi calcolare la decorrenza dell'assegno anche per frazione di mese. Pertanto, in caso di deposito intervenuto il 22 novembre, non si potrà pretendere il pagamento per l'intera mensilità, bensì per la frazione pari ai giorni successivi al deposito. Vi è, comunque, da considerare che diversa è la soluzione qualora si verta in materia di assegno divorzile, la cui decorrenza va individuata in generale al momento della pronuncia che riconosce tale assegno (Cass. civ. 11 settembre 2018, n. 22108), fatta salva la facoltà del giudice di fissare un diverso termine iniziale. La ratio di diversità di trattamento tra assegno separativo e assegno divorzile va ricercata nel fatto che l'assegno di divorzio trova la propria fonte nel nuovo status delle parti stabilito dalla sentenza e, pertanto, decorre dalla sentenza stessa, a differenza di quanto avviene, invece, per l'assegno del coniuge in separazione e dell'assegno per i figli, che, retroagisce al momento della domanda. |