Inammissibile l'impugnazione a mezzo PEC proposta dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria

Redazione scientifica
04 Luglio 2019

Poiché in materia di impugnazioni vige il principio di tassatività delle forme per l'introduzione dei ricorsi, il gravame non può essere proposto via PEC, neppur quando ad impugnare è l'Amministrazione penitenziaria.

Presentazione dell'atto impugnato a mezzo PEC. Il Magistrato di sorveglianza accoglieva parzialmente il reclamo proposto nell'interesse di un detenuto, che verteva sulla richiesta di riparazione del danno conseguente al riscontro di una rilevante compromissione dello “spazio vitale” attribuito all'interno della cella carceraria. Avverso tale ordinanza, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria proponeva reclamo tramite PEC dinanzi al Tribunale di Roma e quest'ultimo lo accoglieva respingendo l'eccezione di inammissibilità del reclamo formulata dalla difesa dell'imputato, concernente l'irritualità delle modalità di presentazione dell'atto di impugnazione della controparte a mezzo PEC.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il detenuto a mezzo del proprio difensore, lamentando l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 582 e 583 c.p.p., posto che l'atto di impugnazione non potrebbe essere presentato a mezzo di Posta Elettronica Certificata, né dai difensori, né dalle altre parti processuali.

Impugnazione a mezzo PEC. La Corte di Cassazione ha ritenuto fondata la doglianza del ricorrente in merito all'inammissibilità dell'impugnazione del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria presentata mediante Posta Elettronica Certificata.
Al riguardo, la Corte ha richiamato gli artt. 582 e 583 c.p.p., per i quali l'atto di impugnazione deve essere presentato personalmente o tramite un incaricato presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (art. 582, comma 1), potendo le parti ovvero i difensori, in alternativa, proporre impugnazione tramite telegramma o con atto da trasmettersi con raccomandata.
I Giudici, inoltre, richiamando la giurisprudenza di legittimità in materia, hanno osservato che, in virtù del principio di tassatività delle forme di presentazione del ricorso, la presentazione dello stesso con strumenti differenti è inammissibile, ivi compreso il mezzo di posta certificata.
La Corte ha precisato che tale principio vale non solo per le parti private, ma anche per quelle pubbliche, sulla base del fatto che le modalità di presentazione dell'impugnazione, indicate dall'art. 583 c.p.p., sono tassative e non ammettono equipollenti.
Svolte tali considerazioni, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando senza rinvio l'ordinanza impugnata.

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