Le Linee guida non vincolanti dell’ANAC n. 11/2018 sono prive di portata lesiva e come tali non impugnabili

Redazione Scientifica
04 Luglio 2019

Le “Linee guida non vincolanti”dell'ANAC n. 11 recanti...

Le “Linee guida non vincolanti”dell'ANAC n. 11 recanti “Indicazioni per la verifica del rispetto del limite di cui all'articolo 177, comma 1, del codice, da parte dei soggetti pubblici o privati titolari di concessioni di lavori, servizi pubblici o forniture già in essere alla data di entrata in vigore del codice non affidate con la formula della finanza di progetto ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea” (le quali traggono la propria fonte di legittimazione nella generale previsione di cui al comma 2 dell'art. 213 del nuovo “Codice dei contratti”), lungi dal fissare regole di carattere prescrittivo, si atteggiano soltanto quale strumento di “regolazione flessibile”, con funzione ricognitiva di princìpi di carattere generale e di ausilio interpretativo alle Amministrazioni cui sono rivolte. Dunque, le “linee guida non vincolanti” non presentano una portata immediatamente lesiva - assolvendo allo scopo, al pari delle circolari interpretative, di supportare l'Amministrazione e favorire comportamenti omogenei - e, dunque, non sono immediatamente impugnabili.

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