Verifica di violazioni dei limiti consentiti degli affidamenti infragruppo consente di evitare il rischio di esposizione dell’Italia a sanzioni comunitarie

Redazione Scientifica
04 Luglio 2019

L'art. 253, comma 25, del d.lgs. n. 163 del 2006 non indica espressamente un periodo di riferimento al quale rapportare il calcolo del rispetto delle percentuali entro cui sono consentiti gli affidamenti...

L'art. 253, comma 25, del d.lgs. n. 163 del 2006 non indica espressamente un periodo di riferimento al quale rapportare il calcolo del rispetto delle percentuali entro cui sono consentiti gli affidamenti infragruppo, limitandosi ad indicare la misura minima degli affidamenti a terzi; di conseguenza, non può essere letto nel senso che al concessionario sia sempre permesso il superamento dei limiti massimi fintantoché il tempo residuo di durata della concessione gli permetta di recuperare lo squilibrio creato. Pertanto, l'intervento preventivo del soggetto preposto alla vigilanza sulle concessioni autostradali, avente ad oggetto la verifica periodica di eventuali violazioni dei limiti consentiti degli affidamenti infragruppo, con contestazione immediata alla concessionaria, consentiva e consente tuttora di evitare l'inadempimento definitivo - potenzialmente effettuato in caso di revoca o risoluzione della concessione - consentendo, nel contempo, di evitare il rischio di esposizione dello Stato italiano a sanzioni comunitarie.

L'art. 177, d.lgs. n. 50/2016 non vìola il divieto di gold plating. L'art. 177, d.lgs. n. 50/2016 non vìola il divieto di “gold plating”, dato che la misura legislativa in questione consente proprio di porre immediato rimedio al “vulnus” alla concorrenza derivante dalla specifica gestione della concessione con affidamenti “diretti”, prevedendo che una non esigua quota dei contratti conseguenti sia affidata con procedure a evidenza pubblica; tanto in applicazione di tutte le disposizioni eurounitarie che impongono il ricorso alle predette procedure a tutela degli altrettanto fondamentali principi di concorrenza, economicità, efficacia, efficienza e trasparenza, sicuramente prevalenti su quello del “legittimo affidamento” invocabile da singole imprese in merito a interpretazione delle norme vigenti e a contestazione di norme sopravvenute che ben possono modificare un regime concessorio in corso a tutela del pubblico interesse.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.