È inammissibile, e per l'effetto illegittima, la commistione dell'offerta economica nell'offerta tecnica

Giusj Simone
04 Luglio 2019

Costituisce legittima causa di esclusione dalle gare la violazione del principio generale del divieto di commistione dell'offerta economica nell'offerta tecnica.

Il caso. Nel caso di specie il TAR capitolino è chiamato a pronunciarsi sulla legittimità dell'esclusione da procedura aperta – indetta da Azienda Ospedaliero-Universitaria ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con più operatori economici, senza rilancio del confronto competitivo, per l'approvvigionamento di dispositivi medici – disposta a carico di un concorrente per aver quest'ultimo trasmesso, unitamente alle richieste dichiarazioni di proroga della validità dell'offerta e del deposito cauzionale, anche l'offerta economica, così palesando quest'ultima prima del completamento della fase di valutazione delle offerte tecniche.

Il principio. Costituisce principio generale il divieto di commistione della fase di valutazione delle offerte tecniche e di quella economica, al fine di evitare qualsiasi condizionamento, anche solo potenziale, del giudizio del seggio di gara (cfr., da ultimo, TAR Lazio, sez. I-ter, 06/06/2019, n. 7322). La violazione di tale principio costituisce legittimo presupposto per disporre l'esclusione dell'offerta dalla procedura di affidamento (ex multis, Cons. di Stato, sez. III, 03/04/2017, n.1530, secondo cui “il principio di tassatività delle cause di esclusione nelle gare pubbliche ammette che tra di esse possano ricomprendersi le violazioni delle regole fondamentali in tema di offerte (elementi essenziali dell'offerta), tra le quali deve essere certamente annoverato il principio di segretezza dell'offerta, che ne costituisce un corollario immanente e che si manifesta nell'inammissibile commistione dell'offerta economica nell'offerta tecnica”).

La sentenza. L'adito TAR, rilevato, sulla base degli atti depositati in giudizio, che le operazioni di valutazione delle offerte tecniche – contrariamente a quanto preteso da parte ricorrente – risultano essere state completate in data successiva alla produzione dell'offerta economica, con conseguente vulnus del principio generale di divieto di commistione delle due fasi, ha ritenuto legittima l'esclusione di cui è causa e disposto, per l'effetto, il rigetto del ricorso.

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