Richiesta di accreditamento all'AGID quale requisito di partecipazione appalto di servizi

Marcello Marra Marcozzi
05 Luglio 2019

È da considerarsi legittima una clausola della lex specialis, in virtù della quale la Stazione Appaltante impone ai concorrenti il preventivo accreditamento all'AGID, relativamente ad un appalto di servizi, in materia di sanzioni amministrative stradali, consistente nell'attività di notifica (pec e/o con modalità cartacea) dei verbali e con conseguente conservazione digitale delle notifiche effettuate (quindi anche mediante la scansione dei verbali cartacei, con relate di notifiche ed avvisi di ricezione postale)?

È da considerarsi legittima una clausola della lex specialis, in virtù della quale la Stazione Appaltante impone ai concorrenti il preventivo accreditamento all'AGID, relativamente ad un appalto di servizi, in materia di sanzioni amministrative stradali, consistente nell'attività di notifica (pec e/o con modalità cartacea) dei verbali e con conseguente conservazione digitale delle notifiche effettuate (quindi anche mediante la scansione dei verbali cartacei, con relate di notifiche ed avvisi di ricezione postale)?

L'acronimo AGID indica l'Agenzia per l'Italia Digitale, vale a dire l'agenzia pubblica, sottoposta a controllo governativo, che svolge vari compiti per promuovere il miglioramento e l'efficienza tecnologica delle pubbliche amministrazioni, fra cui l'autorizzazione o l'accreditamento di soggetti che operano nel campo digitale.

Il D.lgs. 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale o CAD), all'art. 44 detta le norme per la conservazione dei documenti informatici; il successivo art. 44-bis (la relativa disciplina è ora stata trasfusa nell'art. 29 dello stesso CAD), prevede che i soggetti che effettuano la conservazione possono chiedere l'accreditamento presso AGID, a comprova di un maggior livello di qualità e di sicurezza della loro attività.

In astratto è noto che le Stazioni appaltanti hanno facoltà di prevedere specifici requisiti di partecipazione ove ciò sia giustificato da corrispondenti e motivate esigenze dell'Amministrazione.

Nello specifico l'esternalizzazione della conservazione dei documenti è prevista come possibile nelle Linee Guida sulla conservazione dei documenti informatici della stessa AGID, purché affidataria sia una società, pubblica o privata, accreditata presso la stessa AGID ai sensi dell'art. 44-bis (ora art. 29), del CAD (cfr. il doc. 8 del resistente, stralcio delle Linee Guida, pag. 64).

In concreto, ai fini della valutazione della legittimità della clausola della lex specialis de qua occorre dunque verificare se effettivamente il servizio da aggiudicare ricomprende le attività disciplinate dal CAD e la conservazione di documenti digitali (come sembra emergere dal quesito) ovvero se detto requisito è totalmente estraneo all'oggetto dell'appalto e quindi illegittimo, giacché darebbe luogo ad una indebita restrizione della concorrenza e si porrebbe in contrasto con l'art. 83 del D.lgs. 50/2016.

Tanto si legge nella giurisprudenza più recente che – in un caso simile – ha ritenuto legittima la clausola “essere conservatori accreditati AGID per la parte di conservazione alla data di pubblicazione del presente bando” in una gara avente ad oggetto il «servizio di gestione globale delle sanzioni amministrative […], servizio che comprende, fra l'altro, la stampa e la consegna degli atti per la notificazione a Poste Italiane o ad altro soggetto abilitato, la notificazione e rendicontazione degli esti di notifica tramite PEC con firma digitale massiva e conservazione degli allegati, la gestione delle notifiche, la rendicontazione degli esti delle stesse con caricamento dei dati, la gestione del servizio PagoPa, l'aggiornamento e la rendicontazione dei dati e la loro conservazione, con accreditamento AGID» TAR, Lombardia, sez. IV, 3 maggio 2019, n. 995(per completezza di informazione si segnala che la predetta sentenza risulta gravata di appello RG n. 4517/2019).