Le pene accessorie di durata non fissa devono essere determinate dal giudice
08 Luglio 2019
Le pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p. Con la sentenza, le Sezioni Unite della Cassazione superano il proprio precedente orientamento espresso nella pronuncia n. 6240/2015.
Il caso. La Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare, confermava il giudizio di responsabilità formulato a carico di due amministratori di fatto di una S.r.l. in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta per distrazione, documentale e preferenziale. Avverso tale provvedimento, gli imputati proponevano ricorso in Cassazione.
La modulazione personalizzata delle pene accessorie. La piena realizzazione soprattutto della specifica finalità preventiva, cui sono preordinate le pene complementari, richiede una loro modulazione personalizzata in correlazione con il disvalore del fatto di reato e con la personalità del responsabile, che non necessariamente deve riprodurre la durata della pena principale. Tale risultato è conseguibile solo ammettendone la determinazione caso per caso ad opera del giudice nell'ambito della cornice edittale disegnata dalla singola disposizione di legge sulla scorta di una valutazione discrezionale, che si avvalga della ricostruzione probatoria dell'episodio criminoso e dei parametri dell'art. 133 c.p. e di cui è obbligo dare conto con congrua motivazione.
L'art. 37 c.p. non prescrive un automatismo delle pene accessorie. I principi interpretativi che si richiamano ai valori costituzionali di colpevolezza e proporzionalità e che si oppongono agli automatismi ed alla rigida regolamentazione sanzionatoria, non consentono di interpretare l'art. 37 c.p. come prescrittivo di un automatismo che, seppur mediato dall'aggancio alla misura della pena principale, stabilita in via discrezionale dal giudice, rappresenta pur sempre un sistema rigido di determinazione del trattamento punitivo, che non trova giustificazione soprattutto se si considera la funzione cui assolvono le pene accessorie, l'estrema varietà delle condotte che, in violazione dei precetti penali, realizzano le condizioni per la loro inflizione ed il severo carico di afflittività che le contraddistingue.
|