Il rifiuto del difensore d'ufficio all'elezione di domicilio non sempre impedisce la notifica ex art. 161, comma 4, c.p.p
05 Luglio 2019
Nel caso in esame, con ordinanza del 18 gennaio 2019, il Tribunale di Genova dichiarava la nullità del decreto di citazione a giudizio dell'imputato per mancanza di validità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, disponendo la restituzione degli atti al Pubblico Ministero procedente: secondo il giudice di merito, premettendo che l'imputato aveva eletto domicilio presso il difensore d'ufficio e che quest'ultimo aveva rifiutato tale domiciliazione, ai sensi del co. 4-bis dell'art. 162 c.p.p., riteneva che non sussistessero comunque i requisiti per il perfezionamento della notifica al difensore, secondo il disposto dell'art. 161, comma 4, c.p.p. Avverso tale provvedimento, il Pubblico Ministero proponeva ricorso per cassazione, adducendo l'abnormità di tale decisione e sindacando una violazione della legge processuale. La Suprema Corte, accogliendo il ricorso del Pubblico Ministero, ha ribadito il seguente principio di diritto: «Sulla premessa che è facoltà dell'imputato quella di dichiarare o eleggere domicilio ai sensi dell'art. 161, comma primo, cod. proc. pen., è però anche onere dell'individuo che ha provveduto alla elezione di domicilio, quello di conservare, entro il limite della esigibilità della condotta diligente, i rapporti con il domicilio eletto, onde mantenersi nella condizione di essere effettivamente e tempestivamente informato in ordine alla esistenza di notificazioni concernenti il procedimento in questione”. Perciò ne segue che: “Tale onere deve ritenersi ricorrere anche nell'ipotesi in cui la elezione sia stata effettuata presso il difensore di ufficio dell'indagato». Inoltre, «il rifiuto della persona indicata quale domiciliataria (nel caso di specie il difensore d'ufficio) di ricevere l'atto rende l'elezione inidonea a perseguire lo scopo cui essa era finalizzata (cfr. Sez. V, n. 8825 del 1 ottobre 1997) e legittima, pertanto, il ricorso alla procedura notificatoria mediante consegna dell'atto al difensore, sia esso di fiducia o d'ufficio, a norma dell'articolo 161, comma 4, cod. proc. pen.». |