Ammissibile l'impugnazione della parte civile contro pronuncia dichiarativa della prescrizione
10 Luglio 2019
Con sentenza n. 28911/2019, le Sezioni Unite hanno pronunciato il seguente principio di diritto: Nei confronti della sentenza di primo grado che dichiari l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, così come contro la sentenza di appello che tale decisione abbia confermato, è ammessa l'impugnazione della parte civile che lamenti l'erronea applicazione della prescrizione.
Con tale pronuncia, la Cassazione ha risolto il contrasto giurisprudenziale (sollevato dalla Quinta Sezione e rimesso alle Sezioni, con decreto del Primo Presidente aggiunto, il 15 gennaio 2019), inerente il quesito: «se sia ammissibile il ricorso della parte civile avverso la sentenza che, su impugnazione di detta parte, abbia confermato la pronuncia di primo grado che, senza entrare nel merito, abbia dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione». Si segnalava, infatti, un primo orientamento, per cui si ritiene ammissibile il ricorso della parte civile, muovendo «dal contenuto della disposizione dell'art. 576 cod. proc. pen. e dal suo distinto ambito applicativo e funzionale rispetto a quello di cui all'art. 538 cod. proc. pen. Si è specificato, infatti, che la prima norma contempla la possibilità, per la parte civile, di impugnare, oltre ai capi della sentenza di condanna riguardanti l'azione civile, anche la sentenza di assoluzione, sebbene ai soli effetti della responsabilità civile ed anche in assenza di gravame da parte del pubblico ministero: da ciò, dunque, la conseguenza che, pur non potendo essere intaccata la decisione del profilo penale in mancanza di impugnazione della parte pubblica, possa tuttavia essere rinnovato l'accertamento dei fatti posto a base della decisione assolutoria onde ottenere un diverso accertamento che rimuova quello preclusivo del successivo esercizio dell'azione civile o che sia, comunque, pregiudizievole per gli interessi della parte civile» (così, v. Cass. pen., Sez. II, 2 febbraio 2012, Nese). Un secondo indirizzo, contrapposto, tendeva invece ad escludere la facoltà della parte civile di impugnazione delle sentenze dichiarative di estinzione del reato per prescrizione (v. Cass. pen., Sez. II, 14 giugno 2013, n. 40069; Cass. pen., Sez. II, 5 novembre 2014, n. 48667). |