Limiti dell’accesso agli atti

11 Luglio 2019

L'opposizione del controinteressato all'accesso non vincola l'Amministrazione, che può e deve concedere l'accesso quando non vi siano profili di riservatezza da tutelare. La normativa in materia di accesso agli atti, invero, rimette sempre all'Amministrazione destinataria della richiesta di accesso il potere di valutare la fondatezza della stessa.

Il caso. All'esito di una procedura ad evidenza pubblica, uno dei concorrenti presentava istanza di accesso agli atti per prendere visione ed estrarre copia di tutta la documentazione – ivi compresa l'offerta tecnica – presentata in corso di gara dalla società prima classificata.

La stazione appaltante comunicava l'istanza alla società controinteressata che assecondava l'accesso ad eccezione di alcuni punti dell'offerta tecnica, in ragione della necessità di preservare la riservatezza su accorgimenti tecnici e commerciali specifici.

Pertanto, la stazione appaltante consentiva l'accesso alla documentazione di gara, salvo i predetti punti dell'offerta tecnica, e motivava il parziale diniego facendo riferimento a quanto espresso dal controinteressato.

La società istante, dunque, presentava ricorso avverso il diniego.

La soluzione giuridica. Il TAR rileva che l'opposizione del controinteressato all'accesso non vincola l'Amministrazione, che può e deve concedere l'accesso quando non vi siano profili di riservatezza da tutelare. Invero, la normativa in materia di accesso agli atti, lungi dal rendere i controinteressati arbitri assoluti delle richieste che li riguardino, rimette sempre all'Amministrazione destinataria della richiesta di accesso il potere di valutare la fondatezza della richiesta stessa, anche in contrasto con l'opposizione eventualmente manifestata dai controinteressati.

La sentenza, poi, si è soffermata sulle peculiarità dell'accesso di cui alla normativa sui contratti pubblici, rispetto all'accesso di cui all'art. 24 della l. 7 agosto 1990, n. 241: l'art. 53 c.c.p. dapprima esclude l'accesso alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali (comma 5, lett. a), ma poi specifica che in relazione alla medesima ipotesi è consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto.

Secondo il TAR, nell'ambito della disciplina sul diritto di accesso, il riferimento al "segreto" commerciale di cui all'art. 53 c.c.p. – più rigoroso e stringente della "riservatezza" commerciale di cui all'art. 24 della l. 7 agosto 1990, n. 241 – si spiega in relazione allo specifico contesto dell'evidenza pubblica, nell'ambito del quale si svolge una vera e propria competizione governata dal principio di concorrenza e da quello di pari trattamento, che ne costituisce il corollario endoconcorsuale. In altri termini, poiché la gara si basa sulla convenienza dell'offerta economica, è chiaro che le condizioni alle quali essa è aggiudicata, e il relativo contratto stipulato, costituiscono la prova e il riscontro della corretta conduzione della competizione tra gli afferenti, ragion per cui nessuna esigenza di riservatezza potrà essere tale da sottrarre all'accesso i dati economici che non siano così inestricabilmente avvinti a quelli tecnici da costituire parte di un segreto industriale.

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