Il regime di 41-bis non può ostacolare alla detenzione domiciliare “in deroga”
11 Luglio 2019
La Prima Sezione ha affermato il seguente principio di diritto: «Va in ogni caso precisato che alla valutazione di applicabilità della detenzione domiciliare in deroga non può ritenersi di ostacolo né l'entità del residuo pena, né il titolo del reato in esecuzione, né tanto meno la attuale sottoposizione del ricorrente al regime differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen.»(v., tra le altre, Cass. pen., Sez. I, 19 febbraio 2001, n. 17208; Cass. pen., Sez. I, 13 febbraio 2008, n. 8993; Cass. pen., Sez. I, 26 febbraio 2013, n. 18938). Così peraltro, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio espresso anche dalla Corte costituzionale in materia di 41-bis ord. pen. (con sent. n. 390/2012), per cui «l'esistenza del decreto ministeriale di sottoposizione al regime differenziato non può - in alcun modo - inibire l'adozione dei provvedimenti ritenuti necessari per la tutela del diritto alla salute da parte della competente autorità giurisdizionale, il che riporta al momento giurisdizionale la valutazione della concedibilità o meno del provvedimento di detenzione domiciliare in deroga, esclusivamente in rapporto alle condizioni di fatto ed alla necessità di salvaguardare, nelle forme ritenute più adeguate il diritto alla salute del soggetto sottoposto ad esecuzione». Così, sulla base di tale argomentazione, la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Roma, per nuovo esame, l'ordinanza di rigetto della richiesta di differimento dell'esecuzione della pena o di detenzione domiciliare, per grave patologia di natura psichica, così come interpretata dalla recente sentenza della Corte costituzionale n. 99/2019. |