Caso Peveri. La Cassazione torna sulla definizione del dolo alternativo
12 Luglio 2019
Con la sentenza n. 28794, la Prima Sezione ha affrontato la questione della qualificazione del dolo diretto, nella forma di dolo alternativo, rispetto agli eventi di lesioni o morte del soggetto passivo. Nel caso di specie, il Supremo Collegio ha valorizzato il tipo di arma utilizzata (un fucile a pompa), la micidialità del suo funzionamento, la distanza ravvicinata dello sparo (circa un metro) esploso contro la vittima inerme, previamente percossa, e la sede attinta (il torace), notoriamente contenente organi vitali. La Prima Sezione, aderendo al principio espresso in maniera costante dalla giurisprudenza di legittimità, ha affermato che deve qualificarsi come dolo diretto, e non meramente eventuale, quella particolare manifestazione di volontà dolosa definita dolo alternativo, che sussiste quando il soggetto attivo prevede e vuole, con scelta sostanzialmente equipollente, l'uno o l'altro degli eventi causalmente ricollegabili alla sua condotta cosciente e volontaria, con la conseguenza che esso ha natura di dolo diretto ed è compatibile con il tentativo (v. Cass. pen., Sez. I, 13 aprile 2018, n. 43250). |