Non è ammesso il soccorso istruttorio in sede di comprova dei requisiti
12 Luglio 2019
Il caso. La ricorrente ha impugnato la propria esclusione dalla gara, disposta dalla stazione appaltante per difetto dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali prescritti dal disciplinare di gara. A sostegno del ricorso, la ricorrente ha dedotto, tra l'altro, che in ogni caso la carenza documentale fosse emendabile attraverso la semplice richiesta di chiarimenti da parte della stazione appaltante.
La soluzione del Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, confermando la sentenza di rigetto di primo grado, sulla base del seguente percorso logico. Il Giudice d'appello ha dapprima accertato che il concorrente non ha fornito nei termini la prova del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara. Di conseguenza, in siffatto contesto non può ammettersi il soccorso istruttorio in sede di comprova dei requisiti, attesa non solo l'inesistenza della carenza di un elemento formale della domanda, ma anche la natura perentoria del relativo termine, con conseguenze immediatamente escludenti, laddove, al contrario, il soccorso istruttorio equivarrebbe ad una sostanziale rimessione in termini (Cons. St., Sez. V, 31 gennaio 2017, n. 385). |