La clausola sociale non comporta l’obbligo di “riassorbimento” di tutto il personale

Simone Abrate
12 Luglio 2019

La clausola sociale non comporta l'obbligo per l'impresa aggiudicataria di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata tutto il personale già utilizzato dalla precedente impresa affidataria del servizio.

Il caso. La ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'aggiudicazione, lamentando violazione della c.d. clausola sociale, deducendo che dall'offerta dell'aggiudicataria e dalla corrispondenza intercorsa con il responsabile unico del procedimento è emerso che in caso di affidamento del servizio la medesima fosse intenzionata ad assorbire solo parte del personale precedentemente impiegato nell'appalto.

La soluzione del Tar Lazio. Il Tar Lazio ha rigettato il motivo di ricorso, dapprima osservando che anche sotto la vigenza del precedente codice la giurisprudenza aveva chiarito che la «stabilità occupazionale», che è sicuramente un obiettivo normativo importante e un valore ordinamentale, deve essere «promossa» e non rigidamente imposta e comunque deve essere armonizzata con i principi europei della libera concorrenza e della libertà d'impresa, così da escludere un rigido obbligo di garanzia necessaria della stabilità, pur in presenza di variato ambito oggettivo del servizio a gara (Tar Toscana, Firenze, Sez. III, 13 febbraio 2017 n. 231).

Di conseguenza, prosegue il Tar Lazio, la “clausola sociale di «riassorbimento» di cui all'art. 50 del codice deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, risultando altrimenti la clausola in questione lesiva della concorrenza, dal momento che verrebbe a scoraggiare la partecipazione alla gara ed a limitare la platea dei partecipanti, nonché a ledere la libertà d'impresa, riconosciuta e garantita dall'art. 41 Cost., che sta a fondamento dell'autogoverno dei fattori di produzione. Detta clausola, dunque, riveste portata cogente solo nel senso che non impone all'offerente di ridurre ad libitum il numero di unità da impiegare nell'appalto, e non nella misura in cui obblighi l'impresa aggiudicataria ad assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata tutto il personale già utilizzato dalla precedente impresa affidataria del servizio (Tar Abruzzo, Pescara, Sez. I, 21 marzo 2016 n. 98; Cons. St., Sez. III, 5 maggio 2017 n. 2078).

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