Le Sezioni Unite sulla competenza funzionale del giudice di pace in caso di riqualificazione del fatto
12 Luglio 2019
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 28908 del 27 settembre 2018 (dep. 3 luglio 2019), ha fornito un quadro interpretativo circa l'art. 48 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, con riguardo alla disciplina del processo dinanzi al giudice di pace e ai suoi rapporti di ripartizione della competenza rispetto al tribunale in composizione monocratica, secondo le più generali regole di competenza del codice di procedura penale. Il primo aspetto del problema attiene alla natura dell'art. 48 cit., se cioè debba considerarsi norma derogatoria in materia di competenza per eccesso rispetto alla regola posta dall'art. 23, comma 2, c.p.p., oppure se quest'ultima disposizione debba essere ritenuta di carattere generale e inderogabile, con l'effetto di consentire la deducibilità dell'incompetenza per eccesso del tribunale solo entro i limiti temporali dell'art. 491 c.p.p.; il secondo profilo della questione riguarda, invece, i casi in cui il vizio di incompetenza per eccesso può essere rilevato, in particolare se l'incompetenza debba essere sempre dichiarata nell'ipotesi in cui il tribunale riqualifichi il fatto in un reato appartenente alla competenza del giudice di pace. In via preliminare, la Cassazione ha affrontato la prima questione, dichiarando di non aderire a quell'orientamento che «opera una dequotazione del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 48, negandogli la capacità di derogare alla disposizione generale contenuta nell'art. 23, comma 2, cod. proc., riconoscendogli solo la funzione di precisare che, in caso di dichiarazione di incompetenza a favore del giudice di pace, gli atti debbano essere trasmessi al pubblico ministero e non al giudice. Peraltro, questa lettura minimalista viene smentita anche dalla stessa relazione al D.Lgs. n. 274 del 2000, da cui risulta il rilievo del tutto secondario dato al tema della trasmissione degli atti: si è infatti ritenuto che la soluzione consistente nell'imporre la trasmissione degli atti al giudice non assicurasse un risparmio di tempo e di risorse, sicchè si è preferito adeguarsi alla regola generale prevista dall'art. 23 c.p.p., come emendato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 76 del 1993, prevedendo che gli atti fossero trasmessi al pubblico ministero. Tale scelta di uniformità alla regola codicistica è, pertanto, relativa alla sola fase di trasmissione degli atti, non certo alla disciplina della rilevabilità della incompetenza per eccesso prevista dall'art. 23 c.p.p., comma 2». Con riguardo alla seconda questione, le Sezioni Unite hanno pronunciato il seguente principio di diritto: «L'incompetenza a conoscere dei reati appartenenti alla cognizione del giudice di pace deve essere dichiarata dal giudice togato in ogni stato e grado del processo, ai sensi del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 48, disposizione che deroga al regime previsto dall'art. 23 c.p.p., comma 2, sulla rilevabilità dell'incompetenza per materia c.d. in eccesso entro precisi termini di decadenza; tuttavia nel caso in cui il giudice togato riqualifichi il fatto in un reato di competenza del giudice di pace, resta ferma la sua competenza per effetto del principio della perpetuatio iurisdictionis, purché l'originario reato gli sia stato attribuito nel rispetto delle norme sulla competenza per materia e la riqualificazione sia un effetto determinato da acquisizioni probatorie sopravvenute nel corso del processo». |