Morte sopravvenuta del danneggiato per cause indipendenti dal fatto oggetto del giudizio e liquidazione del danno biologico
15 Luglio 2019
Massima
La liquidazione del danno biologico patito da persona deceduta per cause indipendenti dal fatto lesivo oggetto del giudizio va correlata al tempo, noto, trascorso dal sinistro alla morte, in cui il soggetto ha effettivamente sopportato le conseguenze non patrimoniali della lesione alla sua integrità psicofisica, e non invece alla durata della vita futura, rapportata al momento del sinistro e valutata secondo criteri di probabilità statistica. Il caso
A seguito di sinistro stradale Tizio aveva subito un peggioramento delle condizioni psicofisiche preesistenti, essendo affetto da encefalopatia vascolare, ed era deceduto dopo circa un anno dall'incidente. Caio, in proprio e quale erede di Tizio, ha proposto domanda di risarcimento dei danni iure proprio e iure ereditatatis evocando in giudizio la compagnia di assicurazione dell'autocarro che aveva investito Tizio ma il Tribunale ha rigettato la domanda; proposto gravame, la Corte di Appello ha accolto le pretese azionate da Caio. La compagnia di assicurazione ha proposto ricorso in Cassazione formulando, come primo motivo, la nullità della sentenza e del procedimento e il vizio di ultrapetizione per avere il giudice di secondo grado riconosciuto un danno da perdita parentale mai domandato; come secondo motivo, la violazione e falsa applicazione di legge per avere il giudice di secondo grado liquidato due poste incompatibili e cioè, iure hereditatis, il risarcimento del danno non patrimoniale per l'invalidità permanente riportata dal congiunto danneggiato in conseguenza delle lesioni derivanti dall'incidente e, iure proprio, il danno morale riportato per la morte dello stesso; come terzo motivo, la nullità della sentenza per violazione di legge nella applicazione del criterio seguito dal giudice di appello ai fini della determinazione del danno biologico residuato in capo alla vittima dell'incidente. La questione
La questione affrontata dalla Suprema Corte è la seguente: in caso di decesso della vittima per fatti indipendenti da quello lesivo oggetto del giudizio secondo quali parametri temporali deve essere liquidato il danno biologico patito dalla persona deceduta? Le soluzioni giuridiche
Per quanto di interesse deve osservarsi che nella pronuncia in commento la Suprema Corte, nell'esaminare il terzo motivo del ricorso, ha premesso che secondo la tesi della ricorrente il criterio per la determinazione del danno biologico residuato in capo alla vittima dell'incidente come applicato dal giudice del gravame sarebbe erroneo poiché il calcolo formulato – che aveva imposto una riduzione ed un riproporzionamento dei valori tabellari in ragione del decesso del danneggiato verificatosi prima che egli raggiungesse l'età convenzionalmente utilizzata per la formazione delle tabelle- produceva un risultato non corrispondente ad equità, comportando una ingiustificata disparità di trattamento, in ragione della sola differenza anagrafica fra soggetti che avevano vissuto lo stesso periodo di vita con lo stesso grado di invalidità e, comunque, discostandosi dai criteri utilizzati dall'Osservatorio del Tribunale di Milano che aveva presentato un documento che conteneva un sistema di calcolo svincolato dal riferimento all'età del danneggiato. La Corte, nel dichiarare infondato detto motivo, ha rilevato che il computo sviluppato dalla Corte territoriale non solo era sostenuto da un criterio chiaro ma aveva un fondamento equitativo. E, infatti, la Corte di Appello, nel conformarsi ai precedenti della giurisprudenza di legittimità in tema di liquidazione del danno biologico per decesso della persona offesa a causa di un evento non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza di esso, ha fatto corretta applicazione delle tabelle milanesi sul danno biologico e ha liquidato, per il periodo immediatamente successivo al fatto, un importo percentuale maggiore, riproporzionando per il tempo residuo di sopravvivenza i valori in esse contenuti; così facendo il giudice di secondo grado ha, altresì, fatto applicazione di un principio dominante in materia di responsabilità civile e che è quello secondo cui il risarcimento del danno deve corrispondere alla piena riparazione del torto subito e non può tollerare né duplicazioni né vuoti risarcitori. Il richiamo al contenuto del documento elaborato dall'Osservatorio del Tribunale di Milano, aggiunge la Suprema Corte, è inconferente trattandosi di atto privo di efficacia cogente. Osservazioni
Vita e morte: due facce opposte della identità umana che giuridicamente segnano l'inizio e la cessazione della rilevanza giuridica della persona umana. Ecco, quindi, che il criterio temporale rispetto alla liquidazione del danno biologico non può essere rigidamente impostato ma ha una versatilità che è parametrata alle aspettative oggetto di tutela: se la durata della vita futura è correlata alle lesioni alla integrità fisica, l'età si traduce in una probabilità statistica (l'età in tanto assume rilevanza in quanto col suo crescere diminuisce l'aspettativa di vita) mentre se la stessa età diventa un dato noto per essere il soggetto deceduto, il danno biologico deve essere correlato alla durata della vita effettiva. In questa seconda ipotesi il meccanismo risarcitorio vale a compensare le ripercussioni negative di carattere non patrimoniale e diverse dalla mera sofferenza psichica che derivano dalla permanente lesione della integrità psicofisica del soggetto per l'intera durata della sua vita residua (vds. Cass. civ., sez. III, 24 ottobre 2007 n. 22338). Ne segue che, in caso di decesso del danneggiato nel corso del giudizio di liquidazione del danno per causa indipendente dal fatto lesivo di cui l'autore dell'illecito è chiamato a rispondere, la voce di danno biologico liquidabile agli eredi “iure successionis” deve essere parametrata non più con riferimento alla durata probabile della vita futura del soggetto ma alla sua durata effettiva (vds Cass. civ., sez. III, 30 giugno 2015 n. 13331): anche in questa sede l'età conferma la natura di elemento proteiforme capace di garantire una piena riparazione del torto subito e di superare eventuali vuoti risarcitori. A ciò si aggiunga che nella sentenza in commento il Collegio ha, comunque, evidenziato che la Corte territoriale, nel liquidare il danno, ha fatto corretta applicazione dei criteri contenuti nelle Tabelle Milanesi, come pubblicate in data 8.3.2018 a seguito di intervento dell'Osservatorio del Tribunale di Milano, quanto al calcolo del risarcimento in merito al danno biologico da premorienza. In specie, ai fini del calcolo del risarcimento, l'età del danneggiato non è utilizzata quale parametro per stimare l'aspettativa di vita di un soggetto, preferendosi un criterio basato sul valore monetario del risarcimento medio annuo, corrisposto ad ogni grado di invalidità permanente, calcolato in base al rapporto tra la media del risarcimento e dell'aspettativa di vita. |