48 anni non bastano a escludere la possibilità di garantirsi l'autosufficienza: negato l'assegno divorzile all'ex moglie
15 Luglio 2019
Il caso. A seguito di separazione consensuale, il coniuge, tenuto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento, ricorre al Tribunale di Novara per la revoca dello stesso, atteso il peggioramento della propria situazione economica. In sede di divorzio l'ex moglie propone istanza per il riconoscimento dell'assegno divorzile nella stessa misura dell'assegno di separazione precedentemente concordato. Il Tribunale, in linea con la giurisprudenza di merito formatasi dopo la pronuncia delle Sezioni Unite del 2018 (sent. n. 18287/2018), reputa che l'assenza di un nesso causale tra lo stato di disoccupazione e le scelte assunte dai coniugi in costanza di matrimonio circa la conduzione della vita familiare, non comporti l'automatico venir meno della funzione assistenziale e solidaristica dell'assegno, purché in tali ipotesi l'impossibilità oggettiva del coniuge a procurarsi mezzi di sostentamento adeguati sia parametrata alla possibilità di reperire un'attività lavorativa idonea a garantire l'autosufficienza.
Impossibilità oggettiva nel procurarsi mezzi adeguati? Nel caso di specie la ricorrente adduce come causa di difficoltà di inserimento lavorativo la sola età anagrafica, senza far riferimento ad altri elementi come ad esempio pregresse esperienze lavorative, l'indicazione del proprio titolo di studi o l'iscrizione ad agenzie interinali, che rappresentino la seria intenzione di ricercare un lavoro. Tale carenza di documentazione ha impedito al Tribunale di ritenere provata l'impossibilità della resistente a reperire mezzi di sostentamento adeguati, infatti l'età, nel caso di specie 48 anni, non precluderebbe alla donna lo svolgimento di un'attività lavorativa nel contesto economico e geografico in cui vive. In conclusione la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile non può trovare accoglimento. |