Appalto di “pacchetti” viaggio di istruzione scolastica: gli studenti partecipanti sono contro interessati?

16 Luglio 2019

Nell'ambito di una procedura per l'affidamento dell'organizzazione e dello svolgimento di viaggi d'istruzione, gli studenti partecipanti non assumono la qualità di controinteressati in quanto tale qualifica si caratterizza per la co(esistenza) di un requisito formale (inclusione del nominativo del soggetto nell'atto impugnato) e di uno sostanziale (titolarità da parte del soggetto di un interesse qualificato al mantenimento della posizione esistente) e presuppone un interesse diretto alla conservazione dell'aggiudicazione della gara.

Il caso. Un Istituto scolastico indiceva una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 50/2016, per l'acquisizione del servizio di fornitura di un “pacchetto completo” relativo all'organizzazione e allo svolgimento di viaggi d'istruzione per l'anno scolastico 2017/2018.

Conclusosi il primo grado di giudizio, l'Amministrazione resistente proponeva appello lamentando, tra le altre, che il Giudice di primo grado non avesse dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo per l'omessa notifica dello stesso ad almeno uno degli studenti che avrebbe dovuto usufruire del servizio oggetto di appalto quale controinteressato nel giudizio pendente.

La posizione processuale del controinteressato.

Il Consiglio di Stato ha tuttavia ritenuto palesemente infondata la censura.

Richiamando alcuni precedenti sul punto (ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. V, 24 ottobre 2018, n. 6044), il Collegio ha ribadito che nel processo amministrativo la qualifica di controinteressato si fonda sulla simultanea e necessaria coesistenza di due necessari elementi: i) uno di tipo “formale” - rappresentato, cioè, dalla contemplazione nominativa del soggetto nel provvedimento impugnato, tale da consentirne alla parte ricorrente l'agevole individuazione e ii) uno di tipo prettamente “sostanziale”, derivante invece dall'esistenza in capo a tale soggetto di un interesse legittimo uguale e contrario a quello fatto valere attraverso l'azione impugnatoria, caratterizzato cioè da un interesse al mantenimento della situazione esistente messa in discussione dall'azione del ricorrente.

Le conclusioni del Consiglio di Stato.

Il Collegio, anche sulla scorta di tali rilievi, ha rigettato il ricorso confermando la sentenza impugnata.

Nel caso di specie, difatti, non si è rinvenuto nessuno degli elementi necessari ai fini della qualifica di controinteressato.

In primo luogo, non sussiste l'elemento formale in quanto i nomi degli studenti non solo non compaiono negli atti impugnati (né nella determina di decadenza né in quella di aggiudicazione alla seconda ditta graduata) ma gli stessi non risultano neppure facilmente individuabili dalla lettura dei medesimi provvedimenti.

In secondo luogo, non sussiste neppure il requisito sostanziale in quanto gli studenti - meri utilizzatori del servizio appaltato - sarebbero solo indirettamente interessati dall'esito della procedura (e quindi alla conservazione dell'aggiudicazione), essendo per loro indifferente, nella fase di scelta del contraente, quale sia l'operatore economico ad aggiudicarsi la selezione.

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