Concessioni demaniali marittime e controllo sul possesso dei requisiti: quale disciplina è applicabile?

Alessandro Balzano
16 Luglio 2019

L'affidamento di una concessione in uso di immobile in area demaniale marittima è escluso, anche a livello comunitario, dall'ambito di operatività della disciplina prevista per le concessioni di servizi e pertanto soggiace all'applicazione dei soli principi generali dettati in materia di contratti pubblici. Di conseguenza, l'amministrazione è chiamata a valutare l'affidabilità morale e professionale del concessionario (quali reati o irregolarità contributive) tramite un'indagine analitica e ben ponderata, previa contestazione, e nel contradittorio con l'interessata, non potendosi invocare l'applicabilità dell'art. 38, d.lgs. 163/2006.

Il controllo dei requisiti e il caso (particolare) della “concessione in uso di immobile in area demaniale marittima”.

Nel caso di concessione in uso di immobile in area demaniale marittima, all'amministrazione spetta soltanto valutare se concedere o meno l'uso del bene all'unico richiedente, tenuto conto della sua affidabilità come soggetto concessionario.

Sul punto, è stato difatti ribadito che l'art. 30, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006 esclude(va) che le disposizioni ivi contenute dovessero applicarsi alle concessioni di servizi (a maggior ragione ad una concessione di beni) potendosi - al più - ammettere soltanto l'applicazione dei principi generali della contrattualistica pubblica e non anche l'analitica disciplina prevista dall'all'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 (oggi trasfusa nell'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016).

Il Collegio, continuando il proprio iter argomentativo, ha precisato che se da un lato la Corte di giustizia UE ha ricondotto le concessioni di beni pubblici al genus della “locazione di beni immobili” (con conseguente inapplicabilità della peculiare disciplina delle concessioni di servizi), dall'altro non può prescindersi dall'applicazione dei princìpi generali in materia di contratti pubblici quali, ad esempio, quello di trasparenza, di adeguata pubblicità, non discriminazione, di parità di trattamento, di mutuo riconoscimento e di proporzionalità.

D'altronde, la stessa Commissione Europea - pur escludendo l'esistenza di una disciplina ad hoc per le concessioni dei servizi nel settore portuale - ha chiarito che tali concessioni non devono “sfuggire” all'applicazione tanto dei principi generali in materia di contrattualistica pubblica quanto dei principi generali del trattato, residuando in capo alla p.a. l'obbligo di garantire un grado di pubblicità sufficiente tale da permettere che la concessione sia aperta alla concorrenza.

Le conclusioni del Consiglio di Stato.

In definitiva, quanto all'incidenza di eventuali reati sull'affidabilità morale o professionale del concessionario, pur non potendo invocare de plano il paradigma normativo previsto per le concessioni di servizi, il Collegio ha concluso che tali indagini vanno comunque effettuate in modo puntuale, con idonea motivazione, previa contestazione e nel rispetto del contraddittorio con il concessionario.