Il ricorso introdotto per copia digitale per immagini non è nullo, ma irregolare

Giulia Milizia
17 Luglio 2019

Anche dopo l'entrata in vigore del processo amministrativo telematico il ricorso amministrativo - redatto in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa del difensore - va ritenuto meramente irregolare e non inesistente o nullo, giacché, pur non essendo conforme alle regole di redazione degli artt. 136 comma 2-bis e 9 comma 1, d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, raggiunge comunque il suo scopo (ex art. 156 c.p.c.).

Anche dopo l'entrata in vigore del processo amministrativo telematico il ricorso amministrativo - redatto in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa del difensore - va ritenuto meramente irregolare e non inesistente o nullo, giacché, pur non essendo conforme alle regole di redazione ex art. 9, comma 1, d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, raggiunge comunque il suo scopo (ex art. 156 c.p.c.).

È quanto deciso dal TAR Lazio, sez. I quater nella sentenza n. 6900 depositata il 30 maggio 2019.

Il caso. La questione decisa dal TAR attiene al rigetto del decreto recante la dispensa di un poliziotto dal servizio. Tra i vari motivi sollevati da questi in sede di ricorso, vi è quello relativo alla «nullità dell'atto introduttivo del giudizio, non firmato digitalmente, ma formato da una copia digitale per immagine, in violazione dell'articolo 7 del decreto-legge numero 168 del 2016 che prevede l'obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali nel processo amministrativo».

La scannerizzazione del ricorso cartaceo è irregolare, ma non nulla. Il TAR esclude che una tale copia digitale per immagini possa «incorrere in espressa comminatoria legale di nullità (art. 156 comma 1, c.p.c.)» e aggiunge che essa «ha comunque raggiunto il suo scopo tipico (art. 156, comma 3, c.p.c.), essendone certa la paternità e piena l'intelligibilità quale strumento finalizzato alla chiamata in giustizia e all'articolazione delle altrui relative difese; dal che consegue la sola oggettiva esigenza della regolarizzazione, benché sia avvenuta la costituzione in giudizio delle parti cui il ricorso era indirizzato (Cons. St., sez. V, 24 novembre 2017, n. 5490; Cons. St., sez. IV, 4 aprile 2017, n. 1541)».

Inoltre «la procura speciale, atto proveniente dalla parte personalmente e non dal difensore, può essere redatta in formato cartaceo, come previsto dall'art. 8, comma 2, d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, e ai fini della regolarità, rileva solo che, al momento del deposito, da effettuare in formato digitale, il difensore compia l'asseverazione dell'art. 22, comma 2, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Cons. St. sez. V, 24 novembre 2017, n. 5490)».

Nella fattispecie questi vizi erano stati sanati, sì che l'eccezione di nullità è stata respinta.

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