L’azione risarcitoria del terzo trasportato e il litisconsorzio necessario
18 Luglio 2019
Massima
Il litisconsorzio necessario previsto per l'azione diretta come disciplinata dall'art. 144 cod. ass., deve mantenere la sua validità anche quando l'azione è promossa dal trasportato nei confronti dell'assicuratore del vettore ai sensi dell'art. 141 cod. ass. Il caso
Il trasportato formula domanda di risarcimento danni all'assicuratore RCA del conduttore in leasing del veicolo sul quale viaggiava. Si costituisce la compagnia di assicurazione eccependo la necessità di integrare il contraddittorio con il responsabile civile. La questione
In tema di azione ex art. 141 cod. ass. sussista il litisconsorzio necessario con il proprietario del veicolo che ha causato il sinistro, oppure, se l'unico soggetto legittimato passivo sia l'assicuratore del vettore? Le soluzioni giuridiche
L'estensore del provvedimento oggetto del presente commento esordisce rammentando la complessità del tema e per questa ragione, al fine di affrontare il problema con metodo organico, indaga la ratio che soggiace alla disciplina dell'azione diretta ai sensi dell'art. 144 cod. ass. e al previsto litisconsorzio necessario con il responsabile civile. Dopo aver osservato come per pacifica interpretazione, per responsabile civile si debba intendere il proprietario del veicolo che ha causato il danno, fa presente che la ragione sottesa all'esigenza del litisconsorzio si rinviene nell'esigenza dell'assicuratore di estendere all'assicurato il giudicato inerente la sua responsabilità, così da facilitare l'eventuale azione di rivalsa ex art. 144 comma 2 cod. ass. Della predetta previsione normativa, si sottolineano due aspetti: la corrispondenza tra le parti contrattuali e quelle convenute in giudizio e il fatto che la previsione del litisconsorzio non discenda dal rapporto sostanziale, ma abbia origine legislativa. Con la suddetta previsione si vuole tutelare da un lato, il diritto del danneggiato ad ottenere un rapido risarcimento e dall'altro, l'interesse dell'assicuratore ad una celere azione di rivalsa. Il Giudice, quindi, si sofferma sulla disciplina dell'art. 149 cod. ass. (procedura di risarcimento diretto), osservando come in questo caso non vi sia rapporto tra il responsabile civile e l'assicuratore convenuto. Quest'ultimo risponde in forza di legge in nome e per conto dell'assicuratore del responsabile civile. Da quanto sopra può ben comprendersi, osserva il Tribunale, la ragione per la quale anche nell'ambito dell'azione ex art. 149 cod. ass. sia stata stabilita la necessità del litisconsorzio necessario. L'assicuratore del responsabile civile, il cui indennizzo è stato erogato in suo nome e per conto dall'assicuratore del danneggiato, in seguito alla compensazione avvenuta con quest'ultimo ex art. 150 cod. ass., potrà dare corso ad una più agevole azione di rivalsa nei confronti dell'assicurato responsabile, opponendogli il giudicato della sentenza che l'ha riconosciuto colpevole. La partecipazione del proprietario del veicolo responsabile pone l'assicuratrice del danneggiante nella stessa posizione in cui si sarebbe trovata se l'azione fosse stata incardinata ex art. 144 Cod. Ass. L'estensore del provvedimento, quindi, passa a trattare l'azione ex art. 141 cod. ass. Nella fattispecie, si possono verificare due scenari: l'assicuratore è chiamato a rispondere quale coobbligato dell'assicurato/vettore (unico responsabile); l'assicuratore è chiamato a rispondere per un sinistro imputabile in parte ad un terzo, così come accade nell'azione ex art. 149 cod. ass. Il Tribunale, a questo punto, menziona il recente indirizzo giurisprudenziale (Cass. civ., sent., n. 4147/2019) che prevede l'applicazione dell'art. 141 cod. ass. solo allorché sussista una seppur minima corresponsabilità del vettore. Consegue, pertanto, che nel caso in cui si accerti un profilo di responsabilità di quest'ultimo, pur non essendo necessario addivenire ad un accertamento delle effettive reciproche quote di colpa rispetto alla condotta di guida del veicolo antagonista, si raggiunge in ogni caso una decisione sull'an. A questo punto, il Tribunale osserva che per ragioni di coerenza sistematica, sia corretto estendere il litisconsorzio necessario anche nell'azione del terzo trasportato ex art. 141 cod. ass., così da facilitare l'azione di rivalsa nei confronti dell'assicurato/vettore. Non si ritiene, invece, che in alcun caso sussista la necessità della presenza in giudizio del proprietario del veicolo antagonista. Nel caso in cui l'assicuratore provasse la sussistenza del fortuito quale colpa esclusiva del terzo, stante il rigetto della domanda proposta dal trasportato nei confronti dell'assicuratore, non vi sarebbe la necessità di quest'ultimo di dare corso ad un'azione di rivalsa. Ove, invece, l'assicuratore non adempisse all'onere di provare il caso fortuito, allora il processo non dovrebbe accertare la responsabilità di nessuno dei conducenti, con la conseguente impossibilità di esperire un'azione di rivalsa. Osservazioni
Il percorso argomentativo e le conseguenti conclusioni alle quali è giunto il Tribunale di Milano appaiono certamente condivisibili, in special modo se messi in correlazione alla sentenza dei Supremi Giudici che ha stabilito la necessità della sussistenza di una colpa in capo all'assicurato/vettore quale presupposto per l'applicazione dell'art. 141 cod. ass. Si ritiene utile, però, evidenziare alcuni profili che allo stato, parrebbero ancora necessitare di ulteriori approfondimenti. Il primo caso riguarda l'ipotesi in cui l'assicuratore paghi in considerazione del fatto che l'assicurato vettore abbia una minima quota responsabilità, l'ordinanza qui commentata prevede che sia opportuno convenire anche l'assicurato/vettore così da facilitare l'azione di rivalsa nei suoi confronti. In detto caso, quindi, si presume che sussista l'accertamento della quota di responsabilità del vettore così da consentire all'assicurazione di rivalersi sull'assicurato nei limiti della stessa. Si noti, però, che nella predetta fattispecie, l'assicuratore pagherà anche la quota di danno di spettanza del conducente del veicolo antagonista e pertanto, ai sensi del quarto comma dell'art. 141 cod. ass., potrà rivalersi anche sull'assicuratore di quest'ultimo, che a sua volta, potrebbe avere necessità di rivalersi sul proprio assicurato. Se il ragionamento esposto è corretto, allora perché non prevedere la necessità della presenza in giudizio anche del proprietario del veicolo antagonista. Allo stesso modo, non sembra giuridicamente possibile che anche in assenza di eccezione del fortuito da parte dell'assicurazione il Giudice, per applicare l'art. 141 non debba valutare se sussista o meno il presupposto del principio di colpa dell'assicurato/vettore. Allora, anche in detta ipotesi, comunque ci vorrà la presenza per lo meno del litisconsorte assicurato. In estrema sintesi, parrebbe sussistere ancora margine per un ulteriore sforzo interpretativo, che potrebbe condurre alla necessità della presenza in giudizio sia del proprietario del veicolo sul quale era trasportato il danneggiato, sia del proprietario del veicolo antagonista e ciò in tutti i casi in cui siano stati coinvolti più di un veicolo e non sia possibile escludere, in via preventiva, la responsabilità di alcuno. |