Deposito in cancelleria di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC: obblighi dell'avvocato
18 Luglio 2019
Mancanza dell'attestazione di conformità. Un cittadino nigeriano, a cui Tribunale e Corte d'Appello hanno negato la protezione internazionale, propone ricorso in Cassazione. La Suprema Corte, omettendo di esaminare il merito delle censure, rileva che il ricorso è improcedibile perché, essendo stato notificato a mezzo PEC, risulta sprovvisto delle necessarie attestazioni sottoscritte dal difensore di conformità all'originale del ricorso, delle relazioni di notificazione, del messaggio e delle ricevute di avvenuta consegna. Deposito del ricorso notificato via PEC. Ricordano i Giudici che nel giudizio di legittimità non sono ancora applicabili le regole del PCT, pertanto, innanzi alla Corte di Cassazione, occorre depositare le copie cartacee degli atti processuali. Le Sezioni Unite. Ricordano i Giudici che già le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 22438/2018, hanno affermato che «il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della l. n. 53/1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, è improcedibile a meno che il controricorrente, anche tardivamente costituitosi, non depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non disconosca la conformità della copia informale all'originale notificatogli ex art. 23, comma 2, d.lgs. n. 82/2005». Ricorso improcedibile per mancanza dell'attestazione di conformità. Rileva la Suprema Corte che, nel caso di specie, il ricorrente ha corredato la copia del ricorso con la relata di notifica e con la ricevuta di accettazione, tuttavia tali documenti non recano in calce l'attestazione di conformità all'originale sottoscritta. L'art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della l. n. 53/1994 prevede che quando non si possa depositare telematicamente un atto notificato via PEC, l'avvocato debba estrarre copia su supporto cartaceo del messaggio PEC, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e consegna, deve attestarne la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte. Alla luce di ciò, la Cassazione dichiara improcedibile il ricorso. |