Trascrizione della sentenza straniera di stepchild adoption come adozione piena
18 Luglio 2019
Massima
Deve disporsi il riconoscimento della stepchild adoption pronunciata all'estero come adozione piena, ai sensi degli artt. 41 e 64 l. n. 184/1983, sebbene tale istituto non sia contemplato nell'ordinamento italiano, in ragione della corrispondenza della sentenza straniera all'interesse del minore, cui è informato il concetto di ordine pubblico internazionale in questa materia, al principio di eguaglianza tra i sessi e di signoria privata sulla vita privata, nonché di libero sviluppo del singolo nella famiglia. Il caso
Due donne partoriscono, a seguito di con donazione di gameti maschili, ciascuna un figlio, e ciascuna adotta il figlio dell'altra con sentenza pronunciata dal Tribunale di Prima istanza dello Stato dell'Oregon. Una delle adottanti, in possesso della sola cittadinanza statunitense al momento della pronuncia dell'adozione (al pari della minore, che l'aveva acquistata per nascita), e acquisita successivamente anche la cittadinanza italiana per discendenza, domanda il riconoscimento in Italia del provvedimento statunitense di adozione piena, essendosi la famiglia trasferita a vivere a Bologna, e riceve il rifiuto alla trascrizione della sentenza di adozione, in esito ad un parere prefettizio fondato sulla contrarietà all'ordine pubblico, ai sensi degli artt. 35, 36 e 41 l. n. 184/1983, artt. 64 ss. l. n. 218/1995, art. 1 comma 20 l. n. 76/2016. All'esito della soluzione della questione di costituzionalità sollevata nel giudizio originariamente avviato innanzi al Tribunale per i minorenni di Bologna, con decisione affermativa dell'applicabilità degli artt. 64 ss. l. n. 218/1995 (Corte Cost. 7 aprile 2016, n. 76), e dunque della competenza della locale Corte d'Appello di Bologna, alla stessa è richiesto di accertare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 64 l. dir. int. privato, ed essendo provati e non contestati i primi cinque, la motivazione si incentra sulla lett. g), a mente della quale le disposizioni del provvedimento straniero non devono produrre effetti contrari all'ordine pubblico. La questione
È compatibile con l'ordine pubblico internazionale, e dunque deve essere riconosciuta e trascritta nei registri di stato civile, la sentenza di adozione piena del figlio della convivente, pronunciata dal giudice di uno Stato, che, a differenza dell'Italia, la ammette? Le soluzioni giuridiche
La Consulta si è pronunciata sull'applicabilità al caso di specie dell'art. 36, commi 1-3, l. adozione, che subordina il riconoscimento del provvedimento straniero di adozione internazionale a determinati presupposti: a) sia stata accertata la condizione di abbandono del minore straniero o il consenso dei genitori biologici ad un'adozione che determini lo stato di figlio matrimoniale degli adottanti e la cessazione dei rapporti giuridici tra il minore e la famiglia di origine; b) gli adottanti abbiano ottenuto il decreto di idoneità e le procedure siano state effettuate con l'intervento della Commissione per le adozioni internazionali e di un ente autorizzato; c) siano state rispettate le condizioni contenute nel decreto di idoneità. Interrogata sulla compatibilità degli artt. 35 e 36, l. adozione con gli artt. 2, 3, 30 e 117 Cost., in riferimento agli artt. 8 e 14 CEDU, nella parte in cui, per diritto vivente, un minore non può essere adottato da persona che sia coniuge del genitore nell'ambito di un matrimonio contratto all'estero tra persone dello stesso sesso, costituendo la necessaria diversità dei sessi un presupposto implicito e inderogabile della disciplina adottiva, la Corte ha dichiarato la questione inammissibile in quanto non si trattava di «una particolare ipotesi di adozione di minori stranieri in stato di abbandono da parte di cittadini italiani», la quale avrebbe richiesto, per il tramite dell'art. 41, 2 comma, l. dir. int. priv., il vaglio giudiziale di compatibilità con la Convenzione per la tutela dei minori nelle adozioni internazionali, ai sensi dell'art. 36, comma 4, l. adozione. Tale norma, infatti, è «volta ad impedire l'elusione, da parte dei soli cittadini italiani, della rigorosa disciplina nazionale in materia di adozione di minori in stato di abbandono, attraverso un fittizio trasferimento della residenza all'estero». La fattispecie cui si riferisce la pronuncia riguarda una bambina ed una adottante aventi entrambe esclusivamente la cittadinanza statunitense, al momento dell'adozione, ed è altresì fuori discussione l'elusione della disciplina di settore trattandosi della figlia partorita dalla convivente della donna adottante, nell'ambito di uno specifico progetto di genitorialità. Non è dunque applicabile l'art. 36, comma 4, l. adozione, ma l'art. 64 l. n. 218/1995, e, in caso di mancato riconoscimento, l'art. 67 l. cit. L'adozione del figlio del/della convivente è ammessa, secondo un indirizzo giurisprudenziale consolidato (Cass. civ., sez. I, 22 giugno 2016, n. 12962) unicamente secondo la tipologia dell'adozione in casi particolari, ai sensi dell'art. 44, lett. d). l. n. 184/1983. La compatibilità degli effetti del provvedimento di adozione piena, sconosciuto all'ordinamento italiano, con i principi di ordine pubblico che ne costituiscono il nucleo assiologico irrinunciabile si misura, nell'apprezzamento della Corte bolognese, sul “valore condiviso numero uno nella materia minorile”, che è l'interesse del minore, ai sensi dell'art. 24, comma 2, della Carta europea dei diritti fondamentali e dell'art. 1 della stessa Convenzione de L'Aja sull'adozione internazionale. L'apprezzamento di tale interesse deve svolgersi con riguardo al caso concreto, come hanno insegnato la Consulta (Corte cost. 18 dicembre 2017, n. 272) e la Corte di legittimità (Cass. civ., sez. I, 30 settembre 2016, n. 19599), e sussiste rispetto all'applicazione che ne ha fatto il giudice straniero, stanti l'affettività consolidata nel tempo tra adottante ed adottato e le capacità genitoriali dell'adulto, mentre negare riconoscimento all'adozione «significherebbe o separare una famiglia mediante la diversificazione dello status dei suoi membri, che qui troverebbero, con conseguenze potenzialmente negative per i minori a causa della destrutturazione identitaria, individuale e sociale, data dalla diversità di status, americano e italiano; oppure costringerla a revocare la scelta di vivere in Italia, la quale è invece presuntivamente funzionale al benessere di tutti i suoi membri». L'alternativa integrerebbe altresì «un'intrusione statale nella vita privata e familiare che, ingiustificata da esigenze legittime di tutela della minore … sarebbe contraria al diritto di libertà che è anch'esso principio inviolabile», in ossequio alla giurisprudenza della Corte EDU sulla tutela offerta dall'art. 8 della Convenzione (Corte EDU, Wagner c. Lussemburgo, 28 giugno 2006; Corte EDU, Moretti e Benedetti c. Italia, 27 aprile 2010). Osservazioni
La nozione di ordine pubblico internazionale accolta dal provvedimento in commento, siccome ancorata ai principi sanciti dalla Costituzione ed a quelli con essa coerenti espressi dalle fonti sovranazionali, coincide con quella accolta dalla giurisprudenza della prima sezione della Corte di Cassazione (Cass. n. 19599/2016 cit.), in uno col paradigma antidiscriminatorio che la Corte bolognese esprime come “principio di eguaglianza fra i sessi”. Al descritto precedente si lega, implicitamente, anche con riguardo alla motivazione circa l'introduzione, nell'ordinamento italiano, degli effetti di un provvedimento che non potrebbe essere pronunciato dai giudici nazionali. In quella occasione, al resistente Ministero dell'Interno che eccepiva come per tale via «si finirebbe per introdurre in Italia, di fatto e surrettiziamente, la possibilità di trascrivere atti di nascita da persone dello stesso sesso, nonostante l'assenza di una previsione legislativa che lo consenta e regoli la fattispecie», poteva rispondersi che tale è l'esatto contenuto del ricordato test preventivo ed eventuale che la clausola di compatibilità dell'ordine pubblico impone al giudice, secondo le citate disposizioni di diritto internazionale privato, ed anche quello minimo che gli viene riconosciuto rispetto all'applicazione della norma straniera richiamata da norme di conflitto, come limite posto a tutela degli interessi fondamentali dello Stato.
A. Sassi, F. Scaglione, S. Stefanelli, La filiazione e i minori, in Trattato di diritto civile diretto da R. Sacco, UTET, 2018, 159 ss. S. Stefanelli, Riconoscimento dell'adozione parentale pronunciata all'estero nei confronti di single, in ilfamiliarista.it; S. Armellini, B. Barel, U. Giacomelli, La famiglia nel diritto internazionale. Giudice competente, diritti e tutele, Giuffé Francis Lefebvre, 2018, 292 ss. |