Il Codice Rosso è legge

Antonella Marandola
18 Luglio 2019

Con 197 sì e 47 astenuti è stato definitivamente approvato al Senato il testo dell'A. S. 1200, composto da 21 articoli, il quale reca le Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, meglio noto come Codice Rosso.

Con 197 sì e 47 astenuti è stato definitivamente approvato al Senato il testo dell'A. S. 1200, composto da 21 articoli, il quale reca le Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere,meglio noto come Codice Rosso.

Il provvedimento introduce la nuova categoria dei reati di violenza domestica o di genere nell'ambito della quale rientrano il reato di maltrattamenti contro conviventi o familiari, violenza sessuale aggravata o di gruppo, atti sessuali con minorenne, atti persecutori e lesioni aggravate commessi in contesti familiari o nell'ambito di relazioni di convivenza e introduce delle nuove disposizioni penali, volte all'irrigidimento del trattamento sanzionatorio e nuove previsioni processuali.

Sotto il primo aspetto, il provvedimento interviene su:

Maltrattamenti e atti persecutori – L'articolo 9 interviene sui delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, elevando la pena minima a 3 anni, fino a una massima di sette; se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da 4 a 9 anni; con una lesione gravissima, la reclusione da 7 a 15 anni. In caso di morte, la reclusione raddoppia da 12 a 24 anni. La fattispecie viene ulteriormente aggravata quando il delitto di maltrattamenti è commesso in presenza o in danno di minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità.

Analogamente a quanto previsto per lo stalking, anche per tale reato sarà possibile applicare la misura di prevenzione della sorveglianza speciale.

Revenge porn, punito anche chi solo condivide immagini – La legge introduce il nuovo reato di Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.),c.d. revenge porn, che punisce chi realizza e diffonde immagini o video privati, sessualmente espliciti, senza il consenso delle persone rappresentate per danneggiarle a scopo di vendetta o di rivalsa personale. È punito anche colui che, più semplicemente, condivide le immagini online, con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 5mila a 15mila euro e prevede una serie di aggravanti nel caso, ad esempio, se il reato di pubblicazione illecita è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato o da una persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso – Il provvedimento prevede per chi commette la deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti la pena della reclusione da otto a quattordici anni. Se lo sfregio causa la morte della vittima la pena è quella dell'ergastolo. In caso di condanna, scatta l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela ed all'amministrazione di sostegno.

Matrimonio forzato – Rappresenta una novità l'introduzione del delitto di Costrizione o induzione al matrimonio (art. 558-bis c.p.) che colpisce chi con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre vincolo di natura personale o unione civile, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona. La fattispecie è punita con la reclusione da 1 a 5 anni. Vista la fenomenologia del fenomeno si stabilisce che il reato sia punito anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia. Vengono aggravate le pene aggravate matrimonio forzato di minori– Il nuovo articolo contiene le circostanze aggravanti del reato di matrimonio forzato: la pena è aumentata se i fatti sono commessi ai danni di un minore di 18 anni è aumentata da 2 a 7 anni se viene colpito un minore sotto i 14. Si vogliono così contrastare, in attesa di una legge organica, il fenomeno delle spose-bambine e dei matrimoni precoci e forzati.

Ergastolo per omicidio aggravato – L'articolo 11 modifica il codice penale intervenendo sull'omicidio aggravato dalle relazioni personali, di cui all'art. 577 c.p., per estendere il campo d'applicazione delle aggravanti consentendo l'applicazione dell'ergastolo anche in caso di relazione affettiva senza stabile convivenza o di stabile convivenza non connotata da relazione affettiva.

Lesioni permanenti personali – Per chi causa delle lesioni permanenti personali gravissime, come la deformazione o lo sfregio permanente del viso, è stabilita la pena da 8 a 14 anni di carcere.

Violenza sessuale, fino a 24 anni di reclusione – L'articolo 13 inasprisce le pene per i delitti di violenza sessuale che, in caso di violenza su un minore di dieci anni, parte de un minimo di 12 fino a un massimo di 24 anni di reclusione.

Sul versante processuale, la legge ottempera a quanto imposto dalla Corte Europea nella sentenza Talpis, che ha condannato il nostro Paese anche in ragione della inerzia investigativa concretizzatasi nell'inaccettabile ritardo con cui la vittima è stata ascoltata dagli inquirenti (circa 7 mesi dopo la presentazione della prima denuncia).

Attuando una politica di pronta protezione della vittima, il testo si prefigge di garantire la priorità nella trattazione delle indagini e l'immediata instaurazione del procedimento al fine di pervenire nel più breve tempo all'adozione di provvedimenti “di protezione o di non avvicinamento”, secondo quanto prescrive, fra l'altro, la Direttiva 2012/29/UE.

Gli interventi processuali sono accumunati dall'esigenza di evitare stasi procedimentali.

Velocizzazione delle indagini e dei procedimenti giudiziari –Gli articoli da 1 a 3 del D.D.L. intervengono sul codice di rito estendendo alla delineata categoria dei reati di violenza di genere o domestica il regime speciale attualmente previsto per i più gravi delitti. La polizia giudiziaria sarà tenuta a comunicare al pubblico ministero le notizie di reato immediatamente anche in forma orale. La polizia giudiziaria dovrà infatti attivarsi immediatamente, vale a dire d'urgenza: è esclusa ogni possibilità di valutazione delle ragioni o meno dell'urgenza. Imponendo l'immediata comunicazione della notizia di reato si introduce una presunzione assoluta di urgenza rispetto ai fenomeni criminosi per i quali l'inutile decorso del tempo può portare spesso ad un aggravamento delle conseguenze dannose o pericolose. Il pubblico ministero, entro 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato, assume informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato e si stabiliscono tempi più rapidi (senza ritardo) per la conduzione delle indagini delegate alla polizia giudiziaria e la trasmissione dei relativi atti all'organo inquirente. È introdotto, così, un canale preferenziale nella trattazione delle investigazioni.

Rafforzamento del divieto di allontanamento della casa familiare o avvicinamento – Le misure dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, vengono rafforzate attraverso la predisposizione del c.d. braccialetto elettronico. La violazione degli obblighi o dei divieti previsti dall'autorità giudiziaria nei provvedimenti dà luogo ad una nuova fattispecie di reato, punita con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Obbligo di comunicazione alla persona offesa e al suo difensore e al giudice civile. Il testo impone la comunicazione alla persona offesa e al difensore dei provvedimenti di scarcerazione, di volontaria sottrazione e cessazione della misura cautelare o della misura sicurezza detentiva.

Il testo prevede, altresì, che, se sono in corso procedimenti civili di separazione dei coniugi o cause relative ai figli minori di età o relative alla potestà genitoriale, il giudice penale deve trasmettere, senza ritardo, al giudice civile copia dei seguenti provvedimenti, adottati in relazione a un procedimento penale per un delitto di violenza domestica o di genere: ordinanze relative a misure cautelari personali, avviso di conclusione delle indagini preliminari, provvedimento di archiviazione, sentenza.

Percorsi di recupero psicologico per condannati per reati sessuali – Al fine di ridurre la recidiva, si prevede la possibilità per i condannati di sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno, suscettibile di valutazione ai fini della concessione dei benefici penitenziari.

Più risorse per orfani del femminicidio – Sul fronte delle risorse, la legge recepisce il finanziamento di 7 milioni a partire dal 2020, già previsto nella Legge di Bilancio a tutela degli orfani.

Formazione specifica per polizia e carabinieri – Al fine di garantire le dovute cognizioni specialistiche necessarie a trattare, sul piano della prevenzione e/o al perseguimento dei reati di violenza domestica e di genere che assumono rilevanza penale, da parte degli organi di pubblica sicurezza, si prevede l'attivazione di specifici corsi di formazione per il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia penitenziaria.

Fonte: ilpenalista.it