Sulla validità degli atti sanzionatori tributari firmati digitalmente

Redazione scientifica
19 Luglio 2019

La Commissione Tributaria Provinciale di Pescara ha chiarito che, ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. e) del d.lgs. n. 217/2017, a partire dal 27 gennaio 2018 è prevista la possibilità di sottoscrivere digitalmente gli atti di natura sanzionatoria tributaria, anche in assenza di decreti attuativi.

Un contribuente impugnava l‘avviso di irrogazione delle sanzioni emesso dall'ufficio di segreteria della sezione distaccata di Pescara della CTR Abruzzo chiedendone l'annullamento poiché esso non risultava sottoscritto. Infatti, a parere del ricorrente, la possibilità di sottoscrivere solo digitalmente l'atto era stata consentita anche per gli atti di natura sanzionatoria tributaria (art. 2, comma 1 lett. e), del d.lgs. n. 217/2017) ma tale estensione era subordinata all'emanazione di successivi decreti attuativi, i quali però non erano stati promulgati.

Sulla base di ciò il ricorrente rilevava l'inapplicabilità del suddetto art. 2, comma 1 lett. e dunque sosteneva che l'atto impugnato fosse privo di firma e dunque inesistente.

La Commissione ritiene che l'atto impugnato è stato correttamente sottoscritto con modalità digitale sulla base dell'art. 2, comma 1 lett. e) del d.lgs. n. 217/2017, in vigore dal 27 gennaio 2018, che ha aggiunto il comma 6-bis all'art. 2 del d.lgs. n. 82/2005. Precisano i Giudici che la successiva previsione di decreti attuativi non va ad inficiare l'applicabilità della normativa agli atti tributari emessi dopo la sopradetta data e dunque è valido l'atto sanzionatorio tributario firmato digitalmente.

Svolte tali considerazioni, la Commissione Tributaria Provinciale di Pescara, con la sentenza n. 279 del 20 maggio 2019, rigetta il ricorso della società contribuente.

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