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Procedimento di convalida dell'obbligo di presentazione alla polizia durante le partite di calcio: sì alla memoria difensiva via PEC

Redazione scientifica
22 Luglio 2019

Nel procedimento per la convalida dell'obbligo di presentazione alla polizia in concomitanza delle manifestazioni sportive, la memoria difensiva può essere presentata via PEC.

Obbligo di presentarsi alla polizia. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Belluno convalidava, su richiesta del pubblico ministero, il provvedimento con cui il Questore imponeva per cinque anni ad un tifoso, che aveva partecipato ad episodi di violenza dopo una partita, di presentarsi per due volte presso l'autorità di polizia durante tutti gli incontri della sua squadra di calcio.
Avverso l'ordinanza il tifoso propone ricorso per Cassazione, lamentando la compromissione del suo diritto di difesa poiché, tra la notificazione del provvedimento impositivo dell'obbligo di presentarsi presso l'autorità di polizia e la richiesta di convalida dello stessa era passato poco tempo e questo gli aveva precluso, sia l'accesso agli atti, sia il compiuto esercizio del diritto di difesa.

Ammessa la presentazione delle memorie difensive via telefax e PEC. I Giudici, ritenendo il ricorso manifestamente infondato, ricordano che il termine a difesa che deve essere garantito al destinatario del provvedimento del Questore è di 48 ore dalla notifica dell'atto. Entro tale termine è possibile accedere ai documenti e presentare memorie difensive. Nel caso in esame, la Suprema Corte rileva che il suddetto termine dilatorio di 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore è stato rispettato, così come quello perentorio di complessive 96 ore. Infatti risulta che il provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo è stato notificato il 17 ottobre, la convalida è stata richiesta il 18 ottobre e lo stesso è stato convalidato con l'ordinanza impugnata depositata il 20 ottobre.
Il diritto di difesa del ricorrente, dunque, non ha subito alcuna compressione, tenuto conto che la giurisprudenza ha ammesso la possibilità, vista la brevità dei termini previsti per la convalida, di trasmettere le richieste e le memorie difensive mediante telefax o via PEC.
Infatti, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 14832/2017, ha affermato che «nel procedimento di convalida del divieto di accedere a manifestazioni sportive con obbligo di presentazione all'ufficio di p.s. è ammissibile la presentazione delle richieste e delle memorie delle parti al giudice competente tramite PEC, atteso che l'art. 6, comma 2-bis, legge 13 dicembre 1989, n. 401 non prescrive che i predetti atti debbano essere necessariamente depositati in cancelleria ed essendo ciò connaturale alla particolare natura, cartolare ed informale, del procedimento ed alla ristrettezza dei termini, stabiliti “ad horas”, entro cui deve concludersi il controllo di legalità di provvedimenti che limitano la libertà personale, pena l'inefficacia delle relative prescrizioni».
Rilevata la manifesta infondatezza delle censure, la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

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