La clausola risolutiva espressa nel contratto di subaffidamento di aree demaniali marittime

Redazione Scientifica
19 Luglio 2019

Nell'ipotesi di affidamento a terzi della gestione di attività già oggetto di concessione di cui all'art. 45-bis del Codice della Navigazione, il rapporto tra concessionario e terzo gestore è regolato da un...

Nell'ipotesi di affidamento a terzi della gestione di attività già oggetto di concessione di cui all'art. 45-bis del Codice della Navigazione, il rapporto tra concessionario e terzo gestore è regolato da un contratto-concessione, sottoposto alle norme del codice civile. In presenza di una clausola risolutiva espressa per il mancato adempimento del pagamento del canone, è sufficiente la mera dichiarazione dell'amministrazione di volersi avvalere della medesima a fronte dell'inadempimento del subaffidatario, per determinare la risoluzione di diritto che sciogliendo il vincolo contrattuale fa venir meno in capo al terzo la qualità di “detentore qualificato” delle aree, senza la necessità di avviare alcun procedimento amministrativo finalizzato alla revoca.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.