Il principio della suddivisione di una gara in lotti ben può essere temperato dalla P.A. sulla base dell’esternazione di specifiche ragioni
20 Luglio 2019
Il principio della suddivisione in lotti previsto dall'art. 51 del d.lgs. n. 50 del 2016 non è posto “in termini assoluti e inderogabili” ovvero può ben essere temperato o – meglio dire - modulato dall'Amministrazione sulla base dell'esternazione di specifiche ragioni, le quali risultano, peraltro, sindacabili dal giudice amministrativo soltanto nei limiti della ragionevolezza e proporzionalità. |