Gratuità del fondo patrimoniale richiamato nell'accordo di separazione tra i coniugi e revocatoria ordinaria

24 Luglio 2019

L'atto di costituzione di un fondo tra coniugi, richiamato nell'atto atto di separazione personale dei coniugi è suscettibile di revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 2901 c.c., ricorrendone gli altri presupposti di legge.
Massima

L'accordo in sede di separazione personale tra i coniugi che richiami un precedente atto di costituzione di fondo patrimoniale nel quadro della complessiva regolamentazione dei loro rapporti, non è in grado di mutare la natura gratuita dell'atto costitutivo e la derivazione da un atto in danno delle ragioni del creditore compiuto all'origine da uno dei due coniugi, di tal che l'atto di costituzione del fondo è suscettibile di revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 2901 c.c., ricorrendone gli altri presupposti di legge.

Il caso

I coniugi Tizio e Tizia costituivano nel 2007 un fondo patrimoniale nel quale Tizio conferiva beni mobili ed immobili di sua proprietà. Equitalia Nord S.p.A. agiva nei confronti di entrambi i coniugi, a tal momento separatisi, per far valere l'inefficacia dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale rispetto al proprio credito erariale maturato verso Tizio negli anni di imposizione dal 2003 al 2006.

Con sentenza del Tribunale di Busto Arsizio del 2014 veniva dichiarata l'inefficacia del fondo patrimoniale ai sensi dell'art. 2901 c.c. e nel 2016 la detta sentenza veniva confermata dalla Corte di Appello di Milano, che sottolineava l'anteriorità del credito tributario rispetto all'atto dispositivo di costituzione del fondo patrimoniale, sulla base dell'assunto che il credito viene ad esistenza nel momento in cui si realizzano i suoi presupposti e quindi negli anni in cui si sono verificate le circostanze determinanti l'imposizione.

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, Tizia ricorreva in Cassazione, deducendo, con il primo motivo di ricorso, l'erroneità dell'affermazione sopra indicata della Corte relativa all'anteriorità del credito rispetto all'atto traslativo dei beni del debitore nel fondo andato in suo favore; con il secondo motivo di ricorso Tizia contestava la gratuità della fattispecie, rilevando come i documenti prodotti provassero l'onerosità del fondo patrimoniale costituito tra i due coniugi per contribuire ai bisogni della famiglia, e in particolare per precostituire una fonte di reddito alla coniuge che prima di detta costituzione non aveva né redditi propri né un proprio patrimonio. Infine, con il terzo motivo di ricorso, Tizia sottolineava come il carattere oneroso dell'atto costitutivo del fondo si desumesse anche dalla circostanza che lo stesse venisse richiamato nell'ambito dell'accordo di separazione tra i coniugi del 2009 e quindi nel contesto dell'adempimento dell'obbligo di mantenimento nei confronti della propria coniuge.

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha rigettato il ricorso, confermando l'orientamento della Corte di Appello in ordine all'anteriorità del credito tributario, rilevando come l'ingiunzione di pagamento tragga la sua fonte da un determinato rapporto obbligatorio vantato dalla amministrazione nei confronti del soggetto ritenuto debitore, non avendo valore di autonomo atto costitutivo del credito tributario. La Corte ha poi confermato la natura gratuita dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale, che non integra di per sé adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge e non trovando contropartita in un'attribuzione a favore dei disponenti sancendo, conseguentemente, la relativa assoggettabilità alla revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., ricorrendone gli altri presupposti di legge.

Infine, la Corte di Cassazione ha sottolineato come la circostanza che detto fondo patrimoniale venisse richiamato nel successivo atto di separazione personale dei coniugi, non fosse in grado di mutare la natura gratuita dell'atto costitutivo del fondo medesimo e la derivazione da un atto in danno delle ragioni del creditore.

La questione

La questione in esame è la seguente: l'atto costitutivo di un fondo patrimoniale preserva la natura giuridica gratuita, ancorché lo stesso sia richiamato in seno al successivo accordo di separazione personale tra i coniugi, e, conseguentemente, resta pertanto suscettibile di essere impugnato tramite azione revocatoria ordinaria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., ove ne ricorrano i relativi presupposti?

Le soluzioni giuridiche

Secondo orientamento costante della Corte di Cassazione, l'atto di costituzione del fondo patrimoniale è un atto a titolo gratuito, anche quando posto in essere dagli stessi coniugi, non integrando adempimento di un dovere giuridico. Il carattere oneroso è infatti escluso dall'assenza di un corrispettivo, non trovando la costituzione del fondo contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti.

La problematica, di cui alla fattispecie in esame, è se possa emergere una diversa finalità sottesa alla costituzione del fondo patrimoniale, idonea a mutarne la natura giuridica da atto a titolo gratuito in atto a titolo oneroso; infatti la ricorrente asseriva che detto fondo fosse stato costituito per contribuire ai bisogni della famiglia ed in particolare per precostituire una fonte di reddito alla ricorrente stessa, la quale prima della costituzione del fondo non aveva redditi propri né un proprio patrimonio.

Invero la Cassazione in più pronunce ha sottolineato che la gratuità del fondo non è messa in discussione dai doveri di solidarietà familiare nascenti dal matrimonio, in quanto l'obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia non comporta automaticamente per i coniugi l'obbligo di costituire i propri beni in fondo patrimoniale, istituto che ha essenza e finalità diverse ed ulteriori. Pertanto, la costituzione del fondo patrimoniale è liberamente scelta dai coniugi, non essendo obbligatoria per legge.

Per l'effetto, stante la natura gratuita, corollario è la possibilità per i creditori di uno o entrambi i coniugi di impugnare l'atto costitutivo del fondo ai sensi dell'art. 2901 c.c. al ricorrere degli altri presupposti di legge, ovvero la preesistenza del credito rispetto alla costituzione del fondo e la circostanza che il debitore al tempo dell'atto dispositivo, fosse a conoscenza del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore. Al riguardo, la Cassazione ha sottolineato che avendo l'azione revocatoria ordinaria la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, deve ritenersi sussistente l'interesse del creditore a far dichiarare inefficace ogni atto dispositivo che renda maggiormente difficile e incerta l'esazione del suo credito; il riconoscimento del pregiudizio alle ragioni del creditore (c.d. eventus damni) richiede soltanto la dimostrazione da parte del creditore istante della pericolosità dell'atto impugnato nei termini di una possibile quanto eventuale infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore.

Osservazioni

La peculiarità della fattispecie al vaglio della Corte di Cassazione risiede nell'argomento utilizzato dalla ricorrente con il terzo motivo di ricorso, con il quale la stessa deduceva il carattere oneroso del fondo patrimoniale (anche) dalla circostanza che lo stesso «faceva parte degli accordi di separazione e dell'adempimento dell'obbligo di mantenimento nei confronti della propria coniuge».

È dunque necessaria una riflessione sui rapporti tra costituzione del fondo patrimoniale ed accordo di separazione tra i coniugi. Quest' ultimo costituisce un atto di natura negoziale rispetto al quale l'omologazione si atteggia quale condizione sospensiva (legale) di efficacia. In termini generali, le clausole degli accordi che, nel quadro della complessiva regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, prevedano il trasferimento di immobili o la costituzione di diritti reali minori, ancorché siano dirette a realizzare interessi meritevoli di tutela, possono in concreto rivelarsi lesive dell'interesse dei creditori all'integrità della garanzia patrimoniale del coniuge disponente. La Corte di Cassazione ha avuto occasione di rilevare come nessun ostacolo né logico né giuridico si frappone all'impugnazione di eventuali negozi attuativi di siffatti accordi, al ricorrere dei relativi presupposti, tramite l'azione revocatoria ordinaria e fallimentare.

Nella fattispecie in esame, peraltro, la circostanza che l'accordo di separazione avesse richiamato la precedente costituzione del fondo patrimoniale, a fortiori risultava inidonea a mutare la natura gratuita dell'atto costitutivo del fondo, preesistente all'accordo medesimo.

La Corte di Cassazione, in una precedente pronuncia in tema di revocatoria fallimentare, ha sottolineato che non è di ostacolo all'esercizio delle azioni revocatorie (ordinaria e fallimentare) l'avvenuta omologazione dell'accordo, al quale resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori, né la circostanza che il trasferimento immobiliare ovvero la costituzione di diritti reali minori siano stati concretamente pattuiti in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole. Infatti, esperendo l'azione revocatoria, non viene messa in dubbio la sussistenza dell'obbligo in sé, bensì la modalità di assolvimento del medesimo, quale stabilita dalle parti nell'ambito di un regolamento di matrice spiccatamente convenzionale.

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