Deroghe “normative” al subappalto. Perimetro applicativo

Redazione Scientifica
19 Luglio 2019

Secondo il disposto dell'art. 105, comma 3, lett. c bis (inserita dall'art. 69, comma 1, lett. c), d.lvo n. 56 del 19 aprile 2017) del d.lvo n. 50/2016, “le seguenti categorie...

Secondo il disposto dell'art. 105, comma 3, lett. c bis (inserita dall'art. 69, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017) del d.lvo n. 50/2016, “le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto: (….) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto”.

In tale disposizione, il riferimento alle “prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari” non assume valenza restrittiva (della portata applicativa della previsione), come avverrebbe se si ritenesse che esso implica la necessità che l'utilità della prestazione ridondi ad esclusivo vantaggio, in senso materiale, dell'impresa affidataria (piuttosto che dell'Amministrazione), e che dunque riguardi le sole prestazioni “secondarie” e/o “sussidiarie”, ovvero quelle non direttamente rivolte alla stazione appaltante e non coincidenti contenutisticamente con la prestazione dedotta in contratto. È invece da ritenere che essa comprenda tutte le prestazioni che, anche a prescindere dalla previsione stessa, sarebbero state comunque e legittimamente acquisibili ab externo dal soggetto affidatario, rivolgendosi ai propri fornitori, indipendentemente dall'epoca di stipula dei relativi contratti e senza essere tenuto al deposito degli stessi presso la stazione appaltante

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