Sulla spendita congiunta dei requisiti da parte del consorzio e delle consorziate già qualificate in proprio

Redazione Scientifica
23 Luglio 2019

Per i consorzi cooperativi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) prima parte, del d.lgs. n. 163 del 2006 la regola (conforme a quella già scolpita all'art.11 l. 11 febbraio 1994, n. 109) impone il possesso (e la dimostrazione) in proprio dei requisiti, essendo...

Per i consorzi cooperativi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) prima parte, del d.lgs. n. 163 del 2006 la regola (conforme a quella già scolpita all'art.11 l. 11 febbraio 1994, n. 109) impone il possesso (e la dimostrazione) in proprio dei requisiti, essendo consentito solo il cumulativo computo dei requisiti delle imprese consorziate attinenti alla “disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera” ovvero relativi “all'organico medio annuo” (e ciò a differenza dei consorzi propriamente stabili, cui è data la facoltà di dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti dalla lex specialis di procedura con attribuzioni proprie e dirette del consorzio o tramite il cumulo, c.d. alla rinfusa, dei requisiti delle singole imprese designate per l'esecuzione delle prestazioni): onde – per coerente corollario – la eventuale mancanza dei requisiti in testa alla consorziata designata per l'esecuzione, non incide sull'utile accesso alla procedura, sempreché gli stessi sussistano, in proprio, per il consorzio, al quale è, in effetti, imputata giuridicamente la prestazione, anche laddove intenda provvedervi indirettamente per il tramite di una impresa consorziata (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 ottobre 2015, n. 4703).

Ne discende che è il consorzio in quanto tale, inteso cioè come soggetto giuridico distinto dalle imprese consorziate di cui coordina l'attività imprenditoriale, il titolare formale e sostanziale del rapporto con la stazione appaltante: di tal che, per comune e consolidato intendimento (cfr., ex permultis, Cons. Stato, sez. V, 22 gennaio 2015, n. 244; Id., n. 3505/2017) “il rapporto organico che lega le cooperative consorziate, ivi compresa quella incaricata dell'esecuzione dei lavori, è tale che l'attività compiuta dalle consorziate è imputata unicamente al consorzio”.

Ne discende, altresì, l'estensibilità ai consorzi cooperativi della disciplina di cui all'art. 94 del d.p.r. n. 207/2010, il quale, per quanto di interesse ed in attuazione dell'art. 36 del (previgente) Codice: a) prevede le modalità di qualificazione delle singole imprese consorziate (commi 2 e 3); b) prefigura, per il caso di scioglimento, l'attribuzione pro quota (correlata all'apporto reso da ciascuna consorziata nella esecuzione delle prestazioni contrattuali), dei requisiti maturati a favore del consorzio (in quanto non assegnati in esecuzione ai consorziati). In particolare, il comma 3 dell'art. 94 sancisce il principio secondo cui il conseguimento della qualificazione da parte del consorzio non pregiudica la contemporanea qualificazione delle singole imprese consorziate, anche se sul documento di qualificazione delle medesime dovrà essere segnalata la partecipazione al concorso e l'indicazione di tutti i partecipanti allo stesso, al fine di garantire il rispetto dei concorrenti divieti di partecipazione congiunta alla medesima gara e di partecipazione cumulativa a distinti consorzi.

Deve, per tal via, ribadirsi (in senso conforme Cons. Stato, sez, V, 1° dicembre 2014, n. 5937):

a) che la previsione del regolamento applicabile nel caso di scioglimento di un consorzio limita la sua disciplina alle attribuzioni dei vari requisiti maturati dai singoli consorziati non singolarmente assegnatari di un lavoro o di un servizio, ma attivi come parte di tutta la struttura consortile, per i quali è, ragionevolmente, prevista l'attribuzione correlata all'apporto effettivo dato dal singolo consorziato all'operato dell'intero consorzio;

b) che, per contro, qualora il consorziato abbia agito sì in nome del consorzio quale suo affidatario, ma comunque singolarmente senza alcun rapporto di altro consorziato o anche parzialmente dell'intera struttura, appare del tutto naturale che il medesimo possa spendere i requisiti maturati per quel lavoro o per quel servizio affidatogli dal consorzio quali titoli di partecipazione ad altra gara pubblica: solamente in questo modo potendo essere interpretato l'inciso dell'art. 94 comma 4 per cui “[…] sono attribuiti pro-quota i requisiti […] maturati a favore del consorzio in quanto da questi non assegnati in esecuzione ai consorziati”;

c) che non può essere precluso al consorziato esecutore indipendente, anche se in nome del consorzio, l'impossibilità di spendita quale requisito delle attività rese in tale ultima veste (e ciò in coerenza con il comma 3, che – per quanto precisato - non può che significare che l'azione del consorziato non può soffrire dall'aver agito indipendentemente sia pure quale longa manus del consorzio, così come il consorzio unitamente potrà giovarsi dell'esecuzione di servizi e lavori del singolo consorziato fatta in tale veste

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