Requisito dell’assenza di pregressi errori professionali e obblighi di dichiarazione

Redazione Scientifica
23 Luglio 2019

Ai sensi dell'art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016, come modificato dall'art. 5, comma 1, del d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le stazioni appaltanti escludono dalla procedura un operatore economico qualora dimostrino “…

Ai sensi dell'art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016, come modificato dall'art. 5, comma 1, del d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le stazioni appaltanti escludono dalla procedura un operatore economico qualora dimostrino “… con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità”.

Già nel vigore del precedente analogo testo della norma, la giurisprudenza ha ritenuto che l'elencazione in essa contenuta avesse carattere puramente esemplificativo e che la stazione appaltante potesse desumere il compimento di “gravi illeciti” da ogni altra vicenda pregressa dell'attività professionale dell'operatore economico di cui fosse accertata la contrarietà ad un dovere posto in una norma civile, penale o amministrativa (ex multis, Cons. Stato, V, 24 gennaio 2019, n. 586; V, 25 gennaio 2019, n. 591; V, 3 gennaio 2019, n. 72; III, 27 dicembre 2018, n. 7231), se reputata idonea a metterne in dubbio l'integrità e l'affidabilità.

Conseguentemente, anche alla luce dell'attuale testo dell'art. 80, comma 5, ben può essere ribadito che i corrispondenti obblighi informativi, in particolare quelli di cui alla lettera c- bis) ed alla lettera f - bis), sono posti a carico dell'operatore economico per consentire alla stazione appaltante un'adeguata e ponderata valutazione sull'affidabilità e sull'integrità del medesimo (cfr. Cons. Stato, V, 4 febbraio 2019, n. 827; V, 16 novembre 2018, n. 6461; V, 3 settembre 2018, n. 5142; V, 17 luglio 2017, n. 3493; V, 5 luglio 2017, n. 3288).

Debbono peraltro, nel contempo, individuarsi dei limiti di operatività di un siffatto obbligo dichiarativo, dato che una interpretazione eccessivamente ampia “potrebbe rilevarsi eccessivamente onerosa per gli operatori economici imponendo loro di ripercorrere a beneficio della stazione appaltante vicende professionali ampiamente datate o, comunque, del tutto insignificanti nel contesto della vita professionale di una impresa”(così Cons. Stato, V, 3 settembre 2018, n. 5142).

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