Legittimità della procedura Sintel non svolta interamente in via telematica

Redazione Scientifica
24 Luglio 2019

Se una procedura di gara indetta con modalità telematica, attraverso il Sistema informatico della Regione Lombardia denominato Sintel, non venga di fatto...

Se una procedura di gara indetta con modalità telematica, attraverso il Sistema informatico della Regione Lombardia denominato Sintel, non venga di fatto completamente svolta in via telematica tale modus procedendi non sembra configurare alcuna ipotesi di illegittimità, se né la legge di gara né la normativa in materia impongono l'utilizzo esclusivo dei mezzi telematici a pena di illegittimità dell'intero procedimento, con la conseguenza che si deve invece procedere caso per caso alla valutazione degli eventuali vizi derivanti dal mancato ricorso allo strumento telematico da parte della commissione di gara. Nel caso di specie, peraltro, di fronte all'oggettiva impossibilità di imputare a sistema i punteggi tecnici ottenuti dai partecipanti, la soluzione della commissione di registrare i punteggi tecnici su un foglio non informatico ha consentito il rispetto delle regole di gara e nello stesso tempo ha garantito l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa in materia di contratti pubblici. Infatti, di fronte ad una gara così complessa – con ben 65 lotti – e finalizzata all'acquisto di dispositivi medici, altre soluzioni al problema sopra riscontrato - come ad esempio l'eventuale annullamento della procedura e l'integrale rifacimento della medesima - si sarebbero poste in evidente contrasto con elementari esigenze di buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione, oltre che con i generali principi di cui al menzionato art. 4 del codice.

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