La CTR Piemonte conferma la sentenza di primo grado sull'invalidità del deposito con modalità telematica del ricorso cartaceo notificato per posta

Redazione scientifica
25 Luglio 2019

Pronunciandosi su un giudizio ante 1° luglio 2019, la CTR Piemonte ha respinto l'appello della parte ricorrente chiarendo che è invalido il deposito con modalità telematica del ricorso cartaceo notificato per posta. Ai sensi dell'art. 10 del D.M. n. 163/2013, infatti, non è ammissibile il deposito della copia per immagine su supporto informatico di documento analogico.

Con la sentenza n. 727 dello scorso 6 giugno la Commissione Tributaria Regionale piemontese, confermando quanto deciso dalla CTP di Torino, ha respinto l'appello di parte ricorrente chiarendo che è invalido il deposito con modalità telematica del ricorso cartaceo notificato per posta. Ai sensi dell'art. 10 del D.M. n. 163/2013, infatti, non è ammissibile il deposito della copia per immagine su supporto informatico di documento analogico. Tale facoltà, difatti, è ammessa per i soli documenti allegati. La decisione in esame è intervenuta relativamente ad un giudizio ante 1° luglio 2019, nel quale, stante la facoltatività ancora in essere sulle modalità di produzione dei documenti del ricorso, quest'ultimo era stato redatto in modalità cartacea e notificato per posta raccomandata.

Ricorso cartaceo inviato per posta e notificato telematicamente. Una società ricorreva avverso l'avviso di accertamento emanato dalla Guardia di Finanza. Nel giudizio si costituiva l'Agenzia delle Entrate domandando in via preliminare il rigetto del ricorso rilevandone l'inammissibilità a causa del mancato deposito presso la Commissione Tributaria Provinciale della copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione a mezzo raccomandata tramite il servizio postale (ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 546/1992). La CTP di Torino dichiarava inammissibile il ricorso del contribuente chiarendo che fosse invalido il deposito telematico di un ricorso cartaceo inviato tramite il servizio postale. Infatti, chiariva il primo Collegio, il ricorso depositato telematicamente tramite il S.I.Gi.T. deve essere stato notificato a mezzo PEC, mentre il deposito del ricorso cartaceo notificato per via postale va eseguito o presso la segreteria della Commissione oppure spedito a mezzo posta raccomandata.
Avverso tale decisione la società ha proposto ricorso innanzi alla CTR Piemonte lamentando l'illegittimità della declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, rilevando la mancanza di una prescrizione normativa che faccia seguire alla notificazione cartacea dell'atto introduttivo l'obbligo di deposto cartaceo dello stesso.

Ricorso inammissibile. La Commissione, ritenendo corretto quanto rilevato dal primo Collegio e ribadito dall'Agenzia delle Entrate, rileva che l'art. 10 del d.m. n. 163/2013 stabilisce che non è ammessa la copia per immagine su supporto informatico di documento analogico. Ribadito ciò, la CTR sottolinea che tale divieto è proprio dell'atto notificato, essendo ammessa per i soli documenti allegati la scansione in formato immagine di documenti analogici.

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