Non è necessaria la sottoscrizione digitale dell'atto nativo analogico da notificarsi via PEC

Redazione scientifica
25 Luglio 2019

L'atto nativo analogico da notificarsi via PEC non va sottoscritto con firma digitale, essendo solo sufficiente che l'avvocato estragga copia informatica per immagine dell'atto formato su supporto analogico e apponga l'asseverazione di conformità all'originale nella relata di notificazione.

Atto nativo analogico da notificarsi via PEC. La Corte d'Appello di Catanzaro rigettava la domanda risarcitoria proposta da un'automobilista verso Anas s.p.a. per i danni subiti dalla propria vettura a causa dell'improvviso attraversamento di un cane su una strada statale. Avverso la decisione ha proposto ricorso in Cassazione, cui ha resistito la società depositando controricorso.

La Suprema Corte, in via preliminare, disattende l'eccezione, opposta dalla ricorrente, di nullità del controricorso notificato dall'Anas. Infatti, si rileva, il controricorso risulta tempestivamente e regolarmente notificato via PEC, con relata depositata, insieme con il messaggio di posta elettronica certificata e con le ricevute di accettazione e avvenuta consegna, in copia analogica attestata conforme agli originali digitali con sottoscrizione autografa.

La Cassazione ritiene irrilevante la deduzione fatta dalla ricorrente secondo cui l'atto non è nativo digitale e che questo e la sua relata di notifica non sono firmati digitalmente. A tal proposito viene ricordato che la Corte ha già avuto occasione (Cass. civ., n. 17020/2018 e n. 26102/2016) di precisare che «nella ipotesi di atto nativo analogico da notificarsi via PEC, non è necessaria la sottoscrizione dell'atto con firma digitale, occorrendo solo che l'avvocato che estrae copia informatica per immagine dell'atto formato su supporto analogico vi apponga, secondo quanto disposto dal d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, art. 18, comma 4, l'asseverazione prevista dall'art. 22, comma 2, del CAD, inserendo la dichiarazione di conformità all'originale nella relazione di notificazione, a norma dell'art. 3-bis, comma 5, legge 21 gennaio 1994, n. 53». Nel caso di specie, osserva la Cassazione che l'adempimento sopraesposto è stato correttamente osservato.

Analizzate le censure dell'automobilista, la Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso.

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