Presentazione istanza di ammissione al concordato preventivo “in bianco” impedisce la partecipazione a procedure per aggiudicazione delle commesse pubbliche

Redazione Scientifica
23 Luglio 2019

La partecipazione ad una procedura selettiva per l'affidamento di un contratto di appalto pubblico, così come la permanenza all'interno della procedura stessa, laddove al momento dell'avvio non era...

La partecipazione ad una procedura selettiva per l'affidamento di un contratto di appalto pubblico, così come la permanenza all'interno della procedura stessa, laddove al momento dell'avvio non era stata presentata, da parte dell'operatore economico, alcuna domanda di “concordato in bianco”, rientrano nella categoria degli atti di straordinaria amministrazione, anche perché già solo la partecipazione alla procedura potrebbe ridurre ancor di più le opportunità di tutela dei creditori; ne consegue che l'istanza del debitore di ammissione al concordato preventivo “in bianco” (ovvero priva del piano, della proposta e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 L.F.) costituisce una condizione impeditiva alla partecipazione alle procedure per l'aggiudicazione delle commesse pubbliche.

E' conforme al diritto dell'Unione e al principio di uguaglianza nelle procedure di aggiudicazione la legislazione nazionale che esclude dalla partecipazione alla gara l'operatore che ha presentato una domanda di “concordato in bianco”, piuttosto che non escluderlo; inoltre, la situazione in cui detto operatore non si impegna già, alla data in cui la decisione di esclusione è adottata, a procedere al concordato preventivo al fine di proseguire la sua attività non è paragonabile, con riguardo alla sua affidabilità economica, alla situazione di un operatore economico che s'impegna a tale data a proseguire la propria attività economica.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.