Decorrenza dell’assegno di mantenimento in sede di separazione personale dei coniugi

Paola Silvia Colombo
26 Luglio 2019

Gli effetti dell'ordinanza presidenziale che stabilisce un assegno di mantenimento per la moglie decorrono dalla data di pronuncia del provvedimento oppure, ove il Presidente nulla riferisca sulla decorrenza del predetto assegno, gli effetti dell'ordinanza presidenziale decorrono dalla data di deposito del ricorso ovvero dalla data della proposizione della domanda?

Gli effetti dell'ordinanza presidenziale che stabilisce un assegno di mantenimento per la moglie decorrono dalla data di pronuncia del provvedimento oppure, ove il Presidente nulla riferisca sulla decorrenza del predetto assegno, gli effetti dell'ordinanza presidenziale decorrono dalla data di deposito del ricorso ovvero dalla data della proposizione della domanda?

In sede di separazione personale dei coniugi, la giurisprudenza è unanime nel ritenere che il diritto a percepire l'assegno di mantenimento decorra dal giorno della proposizione della domanda. Ciò in base al principio ormai consolidato per cui «un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio» (cfr. Cass. n. 17199/2013).

Tuttavia si precisa che tale principio non trova applicazione qualora il Presidente stabilisca una decorrenza dell'assegno di mantenimento diversa (ad esempio a far data dall'emissione dei provvedimenti provvisori o da una data successiva).

Pertanto, nel caso di specie considerato che il Presidente non si è pronunciato sulla data di decorrenza dell'assegno, il diritto a percepirlo decorrerà dalla data di proposizione della domanda.

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