Impugnazione “de libertate”: l’irrituale trasmissione via PEC degli atti incide solo sul dies a quo per l’adozione della decisione del Tribunale
26 Luglio 2019
Trasmissione irrituale degli atti. Il Tribunale del Riesame ha confermato il provvedimento applicativo della misura cautelare della custodia in carcere emesso dal Giudice per le indagini preliminari. L'indagato ha proposto ricorso per cassazione. Egli, da un lato, ha lamentato che la trasmissione degli atti al Tribunale da parte dell'autorità giudiziaria procedente sia avvenuta via PEC, posto che tale strumento non può essere utilizzato per il deposito e la trasmissione degli atti nelle cancellerie; dall'altro, ha dedotto che la trasmissione degli atti è avvenuta in violazione della legge processuale con riferimento agli artt. 64 e 100 disp. att. c.p.p. per mancanza dell'attestazione di conformità degli atti trasmessi agli originali da parte della cancelleria e conseguente mancato rispetto dei termini per la trasmissione degli atti e per la decisione, previsti dall'art. 309 cod. proc. pen. a pena di inefficacia della misura cautelare.
Utilizzo della PEC. Analizzando i motivi di ricorso la Cassazione ha ribadito che la ratio dell'art. 309 c.p.p. consiste nella necessità di garantire la massima celerità del procedimento “de libertate”. La trasmissione degli atti in formato digitale non lede il diritto di difesa, purché la parte sia posta in grado di prendere visione ed estrarre copia degli atti presso la cancelleria del Tribunale, compatibilmente con i termini previsti per la celebrazione del giudizio di riesame. La data dalla quale decorre il termine l'adozione della decisione da parte dell'autorità procedente è fissato dalla stampa degli atti e dalla conseguente possibilità per la parte di averne conoscenza, non rilevando invece la data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio destinatario.
Dies a quo. L'uso PEC per la trasmissione degli atti da un ufficio giudiziario ad un altro può certamente rientrare nelle “forme particolari” contemplate dall'art. 150 c.p.p., norma richiamata dall'art. 64 disp. att. c.p.p.. |