Impugnazione “de libertate”: l’irrituale trasmissione via PEC degli atti incide solo sul dies a quo per l’adozione della decisione del Tribunale

Redazione scientifica
26 Luglio 2019

Se gli atti in materia di libertà personale vengono trasmessi a mezzo posta elettronica certificata dal pubblico ministero al Tribunale del riesame ex art. 64, comma 4, disp. att. c.p.p., qualora nella PEC la cancelleria non attesta la conformità all'originale degli atti scansionati, il dies a quo dal quale dal quale deve essere calcolato il rispetto dei termini entro cui deve intervenire la decisione del tribunale sull'impugnazione decorre non dalla ricezione della PEC, ma dalla data di effettiva e reale conoscenza degli atti, attraverso la stampa degli stessi e la verifica della loro integralità.

Trasmissione irrituale degli atti. Il Tribunale del Riesame ha confermato il provvedimento applicativo della misura cautelare della custodia in carcere emesso dal Giudice per le indagini preliminari. L'indagato ha proposto ricorso per cassazione. Egli, da un lato, ha lamentato che la trasmissione degli atti al Tribunale da parte dell'autorità giudiziaria procedente sia avvenuta via PEC, posto che tale strumento non può essere utilizzato per il deposito e la trasmissione degli atti nelle cancellerie; dall'altro, ha dedotto che la trasmissione degli atti è avvenuta in violazione della legge processuale con riferimento agli artt. 64 e 100 disp. att. c.p.p. per mancanza dell'attestazione di conformità degli atti trasmessi agli originali da parte della cancelleria e conseguente mancato rispetto dei termini per la trasmissione degli atti e per la decisione, previsti dall'art. 309 cod. proc. pen. a pena di inefficacia della misura cautelare.

Utilizzo della PEC. Analizzando i motivi di ricorso la Cassazione ha ribadito che la ratio dell'art. 309 c.p.p. consiste nella necessità di garantire la massima celerità del procedimento “de libertate”. La trasmissione degli atti in formato digitale non lede il diritto di difesa, purché la parte sia posta in grado di prendere visione ed estrarre copia degli atti presso la cancelleria del Tribunale, compatibilmente con i termini previsti per la celebrazione del giudizio di riesame. La data dalla quale decorre il termine l'adozione della decisione da parte dell'autorità procedente è fissato dalla stampa degli atti e dalla conseguente possibilità per la parte di averne conoscenza, non rilevando invece la data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio destinatario.
Il collegio ha sottolineato che, nonostante nel processo penale l'utilizzo della PEC è riservato alla sola cancelleria, nel caso di specie, si tratta di trasmissione degli atti da un ufficio giudiziario ad un altro e, pertanto, non è fondata la censura con la quale il ricorrente afferma l'inutilizzabilità della PEC per la trasmissione degli atti, per di più trattandosi di procedimento cautelare, il quale implica un'esigenza di celerità nell'adozione di provvedimenti.

Dies a quo. L'uso PEC per la trasmissione degli atti da un ufficio giudiziario ad un altro può certamente rientrare nelle “forme particolari” contemplate dall'art. 150 c.p.p., norma richiamata dall'art. 64 disp. att. c.p.p..
Nel caso in cui la trasmissione degli atti avvenga con modalità particolari e per ragioni di urgenza, ai fini della corretta e regolare trasmissione, è necessario ottemperare al combinato disposto degli artt. 64, commi terzo e quarto, disp. att. c.p.p., e 149 e 150 c.p.p.: la copia dell'atto trasmesso deve essere accompagnata dall'attestazione di trasmissione dell'originale, rilasciata dal funzionario di cancelleria in calce all'atto, e la comunicazione e la trasmissione dell'atto devono avvenire con le modalità indicate nel decreto motivato rilasciato dal giudice. Qualora la trasmissione non avvenga secondo dette modalità, l'unica conseguenza prospettabile concerne il dies a quo per la decorrenza del termine per l'adozione della decisione, il quale non può essere fissato nel momento di ricezione della PEC da parte del destinatario, ma in quello della effettiva e reale percezione e conoscenza degli atti ricevuti attraverso la stampa e della verifica dell'integralità degli atti trasmessi.
Alla luce di ciò, la Cassazione ha rigettato il ricorso.

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