Capacità di donare del beneficiario di amministrazione di sostegno

Roberto Masoni
29 Luglio 2019

Vanno dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 774, primo comma, primo periodo, c.c., nella parte in cui non prevede che siano consentite, con le forme abilitative richieste, le donazioni da parte dei beneficiari di amministrazione di sostegno.
Massima

Vanno dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 774, comma 1, primo periodo, c.c., nella parte in cui non prevede che siano consentite, con le forme abilitative richieste, le donazioni da parte dei beneficiari di amministrazione di sostegno. All'interno del codice civile non sussiste alcun divieto legislativo di donare rivolto ai beneficiari di amministrazione di sostegno, fatti salvi gli specifici limiti disposti caso per caso dal giudice tutelare, ai sensi dell'art. 411, comma 4, c.c.

Il caso

Con ordinanza in data 19 febbraio 2018, il Giudice tutelare del Tribunale di Vercelli ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 774, comma 1, c.c., nella parte in cui non prevede che siano consentite, con le forme abilitative richieste, le donazioni da parte dei beneficiari di amministrazione di sostegno.

Il giudizio è stato originato dalla richiesta di un'amministratrice di sostegno di essere autorizzata dal giudice tutelare a disporre una donazione in nome e per conto della beneficiaria dell'amministrazione di sostegno. La beneficiaria ha espresso il desiderio di donare alla figlia, in procinto di sposarsi, la somma di diecimila euro per l'acquisto di una cucina.

Sentita personalmente dal giudice, la beneficiaria ha confermato il suo desiderio ed il giudice ha verificato che il patrimonio della beneficiaria era dotato della capienza necessaria per disporre la donazione.

Il giudice ha concluso ritenendo la richiesta suscettibile di accoglimento, tuttavia, ritenendo che il sistema normativo non permetta ai beneficiari della misura protettiva di effettuare valide donazioni, neppure tramite l'amministratore di sostegno. Da qui la remissione degli atti alla Corte Costituzionale.

La questione

Il remittente, dopo aver ricordato che non possono effettuare donazioni quanti «non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni» (art. 774, 1 comma 1, c.c.), conclude evidenziando che i beneficiari di a.d.s. non siano dotati di questa capacità. In particolare, afferma che «alla apertura di una amministrazione di sostegno consegue necessariamente la privazione, anche solo minima, ma inevitabile, della capacità di agire del beneficiario; il beneficiario di amministrazione di sostegno non può per definizione dirsi titolare di una integra capacità di agire, e dunque, della piena capacità di disporre dei propri beni; [...] egli non può quindi effettuare donazioni».

Sulla scorta di queste premesse, il g.t. di Vercelli assume che la circostanza che i beneficiari di amministrazione di sostegno non possano porre in essere valide donazioni, neppure con le forme abilitative previste dal codice civile, confligga con gli artt. 2 e 3 Cost., posto che, laddove fosse così intesa la normativa, la condizione personale di disabilità in cui trovasi il beneficiario di a.d.s. costituirebbe un ostacolo alla piena realizzazione della sua persona.

Le soluzioni giuridiche

La Corte Costituzionale, ritenendo infondata la questione, è pervenuta al suo rigetto.

La conclusione trova la sua scaturigine nel ragionamento giuridico compiuto dal giudice remittente che la Corte ha giudicato infondato; ossia il rilievo secondo cui il divieto di donazione contenuto nell'art. 774 c.c. sarebbe applicabile anche nei confronti del beneficiario di a.d.s.

Tale divieto, si precisa, è sempre stato applicato (unicamente) agli incapaci legali, quali sono gli interdetti giudiziali, gli inabilitati e d i minori.

Nonostante il silenzio legislativo serbato con riguardo ai beneficiario di a.d.s., la Corte osserva che il decreto di nomina dell'a.d.s. non determini uno status di incapacità della persona.

In particolare, continua la Corte, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'interpretare le disposizioni in materia di amministrazione di sostegno in modo da valorizzare tutte le capacità del beneficiario non compromesse dalla disabilità fisica, psichica o sensoriale.

E poi l'orientamento costantemente seguito dalla Corte di cassazione è nel senso di ritenere che tutto ciò che il giudice tutelare, all'atto di nomina o in successivo provvedimento, non affida all'amministratore di sostegno, in vista della cura complessiva della persona del beneficiario, resta nella completa disponibilità di quest'ultimo.

Cosicchè la nomofilachia ha affermato che la disciplina introdotta dalla l. n. 6 del 2004 «delinea una generale capacità di agire del beneficiario dell'amministrazione di sostegno, con esclusione di quei soli atti espressamente menzionati nel decreto con il quale viene istituita l'amministrazione medesima».

Se così è, allora, conclude la Corte Costituzionale, il beneficiario di amministrazione di sostegno conserva capacità di donare, salvo che il giudice tutelare, anche d'ufficio, ritenga di limitarla - nel provvedimento di apertura dell'amministrazione di sostegno o in occasione di una sua successiva revisione - tramite l'estensione, con esplicita clausola ai sensi dell'art. 411, comma 4, c.c., del divieto previsto per l'interdetto e l'inabilitato dall'art. 774, comma 1, primo periodo, c.c.

Osservazioni

Bonilini, in Bonilini - Chizzini, L'amministrazione di sostegno, Padova, 2004, 256 e ss.;

Bonilini, in Bonilini - Tommaseo, Dell'amministrazione di sostegno, Milano, 2018, II° ed., 492 e segg.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.