Le condanne per reati estinti sono del tutto irrilevanti

Leonardo Droghini
29 Luglio 2019

In sede di gara, l'operatore economico non è tenuto a dichiarare l'esistenza di condanne penali afferenti a reati dichiarati estinti e ciò in quanto si tratta di condanne che, comunque, la stazione appaltante - per espressa previsione normativa - non potrebbe giammai prendere in considerazione ai fini della comminatoria della esclusione del concorrente dalla gara, nemmeno sotto il profilo della carenza di affidabilità o integrità dell'operatore economico.

In sede di gara, l'operatore economico non è tenuto a dichiarare l'esistenza di condanne penali afferenti a reati dichiarati estinti e ciò in quanto si tratta di condanne che, comunque, la stazione appaltante - per espressa previsione normativa - non potrebbe giammai prendere in considerazione ai fini della comminatoria della esclusione del concorrente dalla gara, nemmeno sotto il profilo della carenza di affidabilità o integrità dell'operatore economico.

Il caso. La stazione appaltante revocava l'aggiudicazione della gara disposta in favore della società ricorrente, una volta appurato, come da risultanze del certificato del casellario giudiziale, che il legale rappresentante della società aggiudicataria aveva riportato due condanne penali per reati successivamente dichiarati estinti, delle quali non aveva fatto alcuna menzione in sede di partecipazione alla gara.

L'Amministrazione riteneva che la mancata dichiarazione di tali precedenti penali, anche se relativi a condanne espressamente dichiarate estinte, integrasse una condotta omissiva e reticente, idonea a far venir meno il rapporto fiduciario che deve intercorrere tra parti contrattuali e a compromettere la fiducia riposta nell'affidabilità dell'operatore economico.

La soluzione. Il TAR ha accolto il ricorso avverso il provvedimento di revoca rilevando che l'art. 80, comma 3 del codice dei contratti - se pure non riproduce la previsione contenuta nell'art. 38 del d.lgs. 163/2006, che, ai fini degli obblighi dichiarativi dei reati incidenti sulla moralità professionale, precisava che “il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa” – è sufficientemente chiaro nel prevedere che l'effetto estintivo del fatto di reato priva di per sé la stazione appaltante del potere di apprezzarne la relativa incidenza ai fini partecipativi.

Di conseguenza, l'operatore economico non è tenuto a dichiarare, in sede di gara, l'esistenza di condanne penali afferenti a reati dichiarati estinti e ciò in quanto si tratta di condanne che, comunque, la stazione appaltante - per espressa previsione normativa - non potrebbe giammai prendere in considerazione ai fini della comminatoria della esclusione del concorrente dalla gara.

Ha aggiunto il Collegio che una omessa dichiarazione in tal senso non potrebbe nemmeno costituire grave illecito professionale (art. 80 comma 5, lett. c, codice dei contratti) o omissione di informazione dovuta ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art. 80 comma 5, lett c ter) né tanto meno dichiarazione non veritiera (art. 80 comma 5 lett. f bis) da parte dell'operatore economico non sussistendo, per le ragioni sopra indicate, alcun obbligo dichiarativo di tale tenore.

In conclusione, deve ritenersi che l'obbligo dichiarativo, la cui omissione potrebbe porre in dubbio l'affidabilità o l'integrità dell'operatore economico, non può essere esteso a tal punto da ricomprendere anche i precedenti penali che siano stati espressamente dichiarati estinti e ciò in quanto la legge stessa li qualifica come non idonei a giustificare l'esclusione del concorrente dalla gara.

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