Sulla congruità e proporzionalità della proroga per la presentazione delle offerte in caso di modifiche sostanziali della lex specialis

Leonardo Droghini
29 Luglio 2019

Nella ipotesi di una significativa riscrittura delle regole in corso di gara, quale quella incidente su elementi determinanti ai fini della presentazione dell'offerta o su requisiti di ammissione alla selezione, come avvenuto nella fattispecie in esame, il rispetto dei principi di massima partecipazione, par condicio e tutela dell'affidamento impongono l'assegnazione di un termine prorogato in misura congrua e sufficiente affinché sia garantita l'effettiva possibilità di concorrere alla gara agli operatori economici interessati che avevano già presentato la propria offerta.

Nell'ipotesi di una significativa riscrittura delle regole in corso di gara, quale quella incidente su elementi determinanti ai fini della presentazione dell'offerta o su requisiti di ammissione alla selezione, come avvenuto nella fattispecie in esame, il rispetto dei principi di massima partecipazione, par condicio e tutela dell'affidamento impongono l'assegnazione di un termine prorogato in misura congrua e sufficiente affinché sia garantita l'effettiva possibilità di concorrere alla gara agli operatori economici interessati che avevano già presentato la propria offerta.

Il caso. Nel corso di una gara per l'affidamento di lavori di bonifica, l'Amministrazione modificava il disciplinare di gara inserendo tra i requisiti di partecipazione l'iscrizione all'Albo Nazionale dei gestori ambientali, originariamente richiesto quale mero requisito di esecuzione.

In ragione di detta modifica veniva assegnato alle imprese concorrenti un termine per l'aggiornamento e l'integrazione delle offerte già presentate, pari a 20 giorni.

Un'impresa che aveva già presentato l'offerta, impossibilitata a ottenere l'iscrizione nelle tempistiche richieste, presentava ricorso avverso il bando, così come modificato, e la comunicazione di non ammissione alla gara, motivata in ragione della carenza del nuovo requisito previsto, lamentando, per quel che qui interessa, l'illegittimità del termine come prorogato, stante la sua esiguità ai fini dell'integrazione dell'offerta.

Sulla fissazione dei termini. Accolto il ricorso in primo grado, nel giudizio di appello il Consiglio di Stato ha ricordato, in via preliminare, che l'art. 79 del d.lgs. 50/2016, da un lato, stabilisce un principio generale di adeguatezza che le amministrazioni devono osservare nella fissazione dei termini per la presentazione delle offerte; dall'altro, stabilisce che, in caso di modifiche sostanziali, quali quelle che incidono sul reperimento dei requisiti, le amministrazioni prorogano i termini originariamente fissati in misura proporzionale all'importanza delle modifiche, sì da mettere le imprese nella effettiva possibilità di concorrere. A ciò dovendosi aggiungere che la congruità del termine ai fini dell'effettività della partecipazione va valutata in concreto (tenendo conto delle caratteristiche e della natura dell'appalto, ovvero, nell'ipotesi di proroga dei termini, della portata sostanziale delle modifiche successivamente operate sui documenti di gara), e non solo alla stregua del formale rispetto dei termini minimi stabiliti dal codice per le singole procedure.

La soluzione. Alla luce dei richiamati principi, il Collegio ha rigettato l'appello della Stazione appaltante ritenendo che la stessa avrebbe dovuto assegnare un termine prorogato in misura congrua per consentire l'integrazione delle offerte già presentate dalle concorrenti, tenendo conto che il tempo per la definizione del procedimento volto ad ottenere l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali è normativamente fissato in sessanta giorni dal d.m.. 3 giugno 2014, n. 120.

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