Mail e sms: sono rappresentazioni meccaniche dotate di efficacia probatoria se non disconosciute (e talora anche se disconosciute)

Redazione scientifica
30 Luglio 2019

In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c., il disconoscimento idoneo a fare perdere ad esse la qualità di prova, pur non soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 c.p.c., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, anche se non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, comma 2, c.p.c.

Il caso. Un uomo proponeva opposizione, nei confronti di una donna, dinanzi al Giudice di Pace di Mantova, avverso un decreto ingiuntivo con il quale gli era stato ingiunto di pagare alla seconda una somma di denaro a titolo di rimborso delle spese straordinarie sostenute dalla donna nell'interesse del figlio minore della coppia, quale contributo ulteriore per le rette dell'asilo nido. Il tribunale riformava la decisione di primo grado che, accogliendo l'opposizione, aveva revocato il decreto ingiuntivo. I giudici d'appello sostenevano, infatti, che dagli sms prodotti dalla donna, a lei inviati dall'uomo, documenti questi non contestati, quanto a provenienza e contenuto, dall'opponente tempestivamente, emergeva l'adesione di quest'ultimo all'iscrizione del minore all'asilo nido ed all'accollo da parte del padre della metà della retta dovuta.

Avverso tale pronuncia l'uomo ha proposto ricorso per cassazione.

Sms. Il Collegio ha ricordato come la Corte di legittimità ha di recente statuito che «lo "short message service" ("sms") contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ed è riconducibile nell'ambito dell'art. 2712 c.c., con la conseguenza che forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne contesti la conformità ai fatti o alle cose medesime. Tuttavia, l'eventuale disconoscimento di tale conformità non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata previsto dall'art. 215, comma 2, c.p.c. poiché, mentre, nel secondo caso, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo della stessa, la scrittura non può essere utilizzata, nel primo non può escludersi che il giudice possa accertare la rispondenza all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni» (Cass. civ., n. 5141/2019).

Mail. Sempre questa Corte, continuano i Giudici, in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, ha precisato che «il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime» (cfr. Cass. civ., n. 11606/2018).

Efficacia probatoria. E ancora, sempre in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c., è stato affermato che «il disconoscimento idoneo a fare perdere ad esse la qualità di prova, pur non soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 c.p.c., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, anche se non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, comma 2, c.p.c. perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni» (cfr. Cass. civ., n. 1250/2018).

Il disconoscimento idoneo a fare perdere la qualità di prova. A parere del Collegio, dunque, nel caso in esame, il Tribunale di Mantova ha dato rilievo al contenuto di tre sms, ritenuti di chiaro tenore in ordine all'impegno del padre di accollarsi la metà delle spese relative alla retta dell'asilo nido, osservando che l'invio ed il contenuto di tali messaggi non erano stati contestati dall'opponente, comparso personalmente all'udienza di prima comparizione, senza rilevare alcunché, se non tardivamente ed inammissibilmente con la comparsa conclusionale. Il ricorrente assume nel ricorso di avere comunque "contestato" l'unica produzione avversaria. Ma, osservano i Giudici, «non era sufficiente una generica contestazione del documento, atteso che il disconoscimento, da effettuare nel rispetto delle preclusioni processuali, anche di documenti informatici aventi efficacia probatoria ai sensi dell'art. 2712 c.c., deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta».

Per tali ragioni, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso.