Requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione

Redazione Scientifica
30 Luglio 2019

Nel caso in cui il Capitolato preveda per un appalto concernente il servizio di refezione scolastica quale requisito di partecipazione alla procedura la mera dichiarazione di impegno a disporre in caso...

Nel caso in cui il Capitolato preveda per un appalto concernente il servizio di refezione scolastica quale requisito di partecipazione alla procedura la mera dichiarazione di impegno a disporre in caso di aggiudicazione di un centro di preparazione pasti ad una certa distanza, dotato delle necessarie attrezzature e autorizzazioni sanitarie per l'espletamento del servizio, sia la formulazione letterale della clausola (testualmente incentrata su dichiarazione di tenore meramente impegnativo e non ricognitivo ed ancorata, in termini prospetticamente condizionali, alla eventualità dell'esito aggiudicatorio), sia la (necessaria e coerente) interpretazione proconcorrenziale della stessa (che si conforma al diffuso intendimento della disponibilità di un centro di cottura localizzato quale requisito di esecuzionedelle prestazioni negoziali e non di partecipazione alla gara: cfr. ex permultis Cons. Stato, sez. V, 3 aprile 2019, n. 2190; Id., 17 luglio 2018, n. 4390; Id. 18 dicembre 2017, n. 5929; Id., 24 maggio 2017, n. 2443), fanno palese che ai concorrenti non è richiesto di disporre di un centro di cottura al momento della presentazione dell'offerta, ma solo di garantirne il possesso in caso di esito favorevole della gara.

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