Presupposti ex art. 140 vecchio codice e possibilità per la S.A., prima di indire una nuova gara, di affidare il servizio ad altro operatore economico

Redazione Scientifica
01 Agosto 2019

È ragionevole che, in presenza dei presupposti di cui all'art. 140 del d.lgs. n. 163/2006 (concernente le procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto)...

In presenza dei presupposti di cui all'art. 140, d.lgs. n. 163/2006, ben può la Stazione Appaltante, prima di indire una nuova gara, verificare la possibilità di affidare il servizio ad altro operatore economico qualificato. È ragionevole che, in presenza dei presupposti di cui all'art. 140 del d.lgs. n. 163/2006 (concernente le procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto), l'Amministrazione, prima di indire una nuova procedura di gara, verifichi la possibilità di affidare il servizio ad altro operatore economico qualificato, alle medesime condizioni contrattuali proposte dall'aggiudicatario originario.

L'interpello ai fini di scorrimento della graduatoria è applicabile anche nelle procedure di appalto di servizi. Non vi sono ragioni obiettive che suggeriscono una configurazione in termini restrittivi del perimetro applicativo dell'art. 140, d.lgs. n. 163/2006, in maniera da ricondurlo ai soli lavori, tanto più che il nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016) colloca la norma, contenuta nell'art. 110 di tale corpus normativo, nella Parte II, che è rubricata “Contratti di appalto per lavori, servizi e forniture” e la giurisprudenza che si è espressa in materia di interpello a fini di scorrimento lo ha fatto in ordine a procedure d'appalto di servizi.

Non è possibile lo scorrimento della graduatoria in favore della concorrente che, inizialmente in bonis, perda i requisiti di partecipazione alla gara prima dello scorrimento della graduatoria stessa. Stante la necessaria persistenza dei requisiti di partecipazione alla gara, la concorrente che, all'atto della presentazione della propria offerta si trovi in bonis e successivamente perda tali requisiti, non può essere chiamata in scorrimento, perché se è pur vero che la ditta subentrante è chiamata a garantire le condizioni della propria offerta, in ciò operandosi una continuità con la gara aggiudicata, è anche vero che i requisiti di aggiudicazione vanno esaminati - e posseduti - al momento dello scorrimento della graduatoria.

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