Esclusione per gravi illeciti professionali: non è necessaria definitività accertamenti penali, ma istruttoria, contraddittorio e motivazione adeguati

Redazione Scientifica
25 Luglio 2019

Anche in relazione alle ipotesi in cui i fatti considerati dall'amministrazione siano oggetto di un procedimento penale, deve riconoscersi alla stazione appaltante la facoltà di escludere un concorrente...

Anche in relazione alle ipotesi in cui i fatti considerati dall'amministrazione siano oggetto di un procedimento penale, deve riconoscersi alla stazione appaltante la facoltà di escludere un concorrente per ritenuti “gravi illeciti professionali” e ciò a prescindere dalla definitività degli accertamenti compiuti in sede penale, ma resta ferma la necessità che il potere esercitato dall'amministrazione sottenda un'adeguata istruttoria, un compiuto contraddittorio e una congrua motivazione e che l'amministrazione sviluppi un'autonoma valutazione dei fatti oggetto della richiesta di rinvio a giudizio, indicando per quali ragioni e sulla base di quali dati oggettivi riferibili ad un particolare operatore, quest'ultimo non sia affidabile al tempo dell'adozione del provvedimento di esclusione, non potendo la stessa limitarsi a richiamare per relationem atti del precedente giudizio.

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