Valida la notifica PEC al difensore che, pur rinunciando al mandato, rimane domiciliatario dell'imputato

Redazione scientifica
02 Agosto 2019

È valida la notificazione di atti via PEC al difensore domiciliatario dell'imputato che abbia rinunciato al mandato, nel caso in cui non sia intervenuta una modifica della domiciliazione. Infatti, la rinuncia al mandato da parte del difensore non fa venir meno l'efficacia dell'elezione di domicilio presso il suo studio eseguita dall'imputato, se questi non provvede formalmente a revocarla.

Avvocato rinuncia la mandato. La Corte d'Appello di Milano, confermando la decisione del Tribunale, ha dichiarato l'imputato responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale. Avverso la sentenza ha proposto ricorso in Cassazione il difensore dell'imputato, eccependo l'illegittimità costituzionale degli artt. 85 e 161 c.p.p. nella parte in cui non sanciscono la nullità della notifica al difensore domiciliatario che ha rinunciato al mandato difensivo, senza metterne a conoscenza l'imputato. Al riguardo, è stato aggiunto che l'imputato non ha saputo della rinuncia al mandato fatta dal suo avvocato, non ha avuto notizia neppure della necessità di cambiare il domicilio eletto e, inoltre, l'atto di appello stato redatto solo dal difensore d'ufficio.

Valida la notifica se permane la domiciliazione. La Corte di Cassazione, ritenendo infondata l'eccezione sollevata dalla parte, ha ribadito il costante orientamento giurisprudenziale ai sensi del quale «è consentita la notificazione di atti, anche a mezzo fax o a mezzo PEC, al difensore domiciliatario dell'imputato, che abbia rinunciato al mandato, nel caso in cui non sia intervenuta una modifica della domiciliazione, in quanto la nomina del difensore, l'elezione del domicilio e le rispettive revoche hanno oggetto e finalità diverse; invero, la rinuncia al mandato da parte del difensore non fa venir meno l'efficacia dell'elezione di domicilio presso il suo studio eseguita dall'imputato, se questi non provvede formalmente a revocarla».

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